Il Condominio Via Monte Grappa 11 di San Donato Milanese propose ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 2759/2018 pronunciata il 5 giugno 2018 dalla Corte d'Appello di Milano.
R. F. e S. C. F. resistettero con controricorso.
Con citazione del 5 settembre 2013, R. F. e S. C. F. convennero il Condominio Via Monte Grappa 11 di San Donato Milanese, per sentir accertare l'illegittimo sconfinamento nella terrazza dell'immobile degli attori, sito in Via Monte Grappa 7/9, per circa 10 cm ed all'altezza di un metro dal piano di calpestio, del cappotto termico realizzato sulla facciata dell'adiacente edificio condominiale, a seguito di lavori che avevano altresì comportato la temporanea occupazione della proprietà F., regolamentata con convenzione inter partes del 18 giugno 2012.
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 19 marzo 2017, respinse le domande dell'attore, escludendo la sussistenza di un interesse dei signori F. a negare l'utilizzazione dello spazio aereo sovrastante il loro terrazzo.
La Corte d'appello di Milano ha invece accolto in parte il gravame di R. F. e S. C. F., condannando il Condominio Via Monte Grappa 11 alla rimozione del cappotto termico.
L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE. Con l'ordinanza n. 15698/2020 pubblicata il 23 luglio, la sesta sezione della Corte di cassazione civile ha ricordato che “secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, che la Corte d'appello di Milano ha disatteso senza fornire elementi argomentativi idonei a giustificarne il superamento, il proprietario non può opporsi, ai sensi dell'art. 840, comma 2, c.c., ad attività di terzi (quale, ad esempio, l'immissione di sporti) che si svolgano a profondità od altezza tali che egli non abbia interesse ad escluderle e, pertanto, ove ritenga di contestarle, è suo onere dimostrare che dette attività gli arrechino un pregiudizio economicamente apprezzabile, da intendere non in astratto, ma in concreto, avuto riguardo alle caratteristiche ed alla normale destinazione, eventualmente anche futura, del fondo, ovvero alla possibile utilizzazione di tale spazio a scopo di sopraelevazione”.
Secondo la Cassazione, “alla luce di tale costante interpretazione giurisprudenziale, ha errato la Corte d'appello di Milano ad affermare che, a norma dell'art. 840, comma 2, c.c., l'occupazione, pari a circa 10 cm ed all'altezza di un metro dal piano di calpestio, dello spazio aereo sovrastante un terrazzo, mediante installazione di un cappotto termico sulla facciata dell'adiacente edificio condominiale, esoneri il giudice dal valutare se, ed in che misura, sussista un concreto interesse del proprietario sottostante ad opporsi a tale, pur limitata, invasione della colonna d'aria”.
Pertanto, conclude la suprema Corte, il ricorso “va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Milano, la quale procederà a nuovo esame della causa uniformandosi ai richiamati principi e tenendo conto dei rilievi svolti, provvedendo anche sulle spese del giudizio di cassazione”.
In allegato l'ordinanza n. 15698/2020 della Cassazione