Come è noto – ricorda il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro - le aziende del settore edile hanno diritto allo sconto dell'11,50% dei premi assicurativi dovuti all'Inail (Art. 29, comma 2, decreto-legge n. 244/1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 341/1995 e art. 36-bis, comma 8, decreto-legge n. 223/2006 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006).
Per usufruire di tale agevolazione occorre fare attenzione alla produzione di due autocertificazioni.
La riduzione, infatti, non si applica nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Occorre, pertanto, inviare, entro la data di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni, il “modello autocertificazione sconto edile” riguardante l’assenza delle suddette condanne, pubblicato sul sito istituzionale www.inail.it.
Da non dimenticare, inoltre, che se la richiesta del beneficio è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono presentare alla Direzione territoriale del lavoro competente l’autocertificazione circa l’inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro ovvero il decorso del periodo relativo a ciascun illecito (art. 1, commi 1175 e 1176 della legge 296/2006, articoli 1 e 9 del D.M. 24 ottobre 2007, art. 8 D.M. 30/1/2015, circolari ministeriali 5/2008, 34/2008 e 19/2015, circolari Inail 7/2008 e 79/2008 in tema di DURC per benefici contributivi).
IL QUESITO DEI CONSULENTI DEL LAVORO. Ciò premesso, risulta che alcune sedi Inail in caso di mancata trasmissione dell'auto certificazione il cui termine coincide col pagamento del premio in autoliquidazione (16/2), neghino l'applicazione dello sgravio edile, nonostante sia stata comunque presentata l'auto dichiarazione di cui all'art. 1, commi 1175 e 1176 legge 296/06.
INAIL: IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL'AUTOCERTIFICAZIONE NON È PERENTORIO. Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro ha sottoposto il quesito alla Direzione Centrale Rischi dell'Inail che ha prontamente risposto, risolvendo la questione e chiarendo che il termine di presentazione dell'autocertificazione in questione non è perentorio. È possibile, pertanto, acquisire anche in seguito la stessa, rispondendo all'invito formale dell'Istituto, prima dell'emissione del provvedimento di diniego dello sconto.
Nella nota prot. n. 0013242/U/38 del 29 dicembre 2015, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro riporta la risposta integrale.
“Per la fruizione dello sconto edile sono richieste 2 autocertificazioni, che sono diverse sia per l’oggetto che per l’amministrazione a cui vanno presentate:
1. La prima, da presentare alla DTL serve a verificare l’inesistenza di cause ostative alla regolarità contributiva ex art. 8 del DM 30.1.2015, che ha sostituito il DM 24.10.2007dal 1° luglio 2015. Questa autocertificazione riguarda esclusivamente le violazioni individuate nell’allegato A al DM stesso e il datore di lavoro deve dichiarare l'assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell'allegato A del citato D.M. o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (che va da 24 mesi per l’art. 437 c.p.c. a 3 mesi per le violazioni degli artt. 7 e 9 d.lgs. 66/2003). Resta fermo che le Sedi dell’Inail devono verificare anche la regolarità contributiva del soggetto nei confronti (oltre che dell’Inail) dell’Inps e delle Casse edili (prima con l’applicazione www.sportellounicoprevidenziale.it (funzione interna “verifica senza emissione del Durc) e dal 1° luglio 2015 con il servizio Durc On Line.
2. La seconda, da presentare all’Inail entro il 16 febbraio (contestualmente al pagamento del premio di autoliquidazione in unica soluzione ovvero della prima rata se il datore di lavoro usufruisce della rateazione in 4 rate ai sensi delle legge 449/1997 e 144/1999) serve a verificare l’inesistenza ex art. 36-bis, comma 8, del DL 223/2006 conv. Legge 248/2006 di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza. Nell’autocertificazione il datore di lavoro deve dichiarare di non aver riportato condanne nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Entrambe le autocertificazioni sono presupposto per l’applicazione dello sconto edile e non costituiscono per quanto sopra chiarito (finalità e oggetto) duplicazione.
Per la seconda autocertificazione, se il datore di lavoro ha “dimenticato” o comunque omesso di presentarla entro il termine previsto è possibile acquisirla successivamente, poiché secondo le regole generali la documentazione mancante richiesta ai fini di un procedimento amministrativo può essere integrata purché in tempo utile per la definizione del procedimento stesso (in questo caso il controllo sulla sussistenza dei requisiti per l’applicazione dello sconto edile per una determinata autoliquidazione) o per procedimenti collegati (ad es. verifica della regolarità contributiva con Durc On Line richiesta da altra amministrazione come stazione appaltante o amministrazione procedente).
Tale principio è stato applicato anche dal Ministero del lavoro per l’autocertificazione di cui al punto 1, infatti la DGAI con nota prot. 8667 del 12.5.2010 ha dato istruzioni alle DTL nel senso che qualora in occasione delle verifiche, gli uffici delle DTL “accertino la mancata o incompleta presentazione dell’autocertificazione, dovranno invitare il datore di lavoro alla sua presentazione o integrazione. Si osserva, infatti, che la presentazione tardiva dell’autocertificazione o la sua integrazione configurano un inadempimento formale che non è di per sé causa ostativa alla fruizione dei benefici, purché le condizioni di cui all’allegato A del DM 24 ottobre 2007 sussistano alla data di fruizione del beneficio stesso”.
Lo stesso principio è applicato anche dall’Inail per la mancata presentazione dell’autocertificazione di cui al punto 2, che dovrebbe riguardare casi sporadici, dato che la normativa in discorso è in vigore dal 2008 e sia i datori di lavoro che i consulenti del lavoro ne sono perfettamente a conoscenza, anche perché analoga autocertificazione deve essere inviata all’Inps.
Resta fermo che in caso di fruizione indebita della riduzione per una determinata autoliquidazione per mancanza dei requisiti (in ipotesi, il datore di lavoro presenta l’autocertificazione dichiarando di non aver subito condanne nel quinquennio, la Sede effettua la verifica al Casellario giudiziale e accerta l’esistenza di condanne), le Sedi devono revocare subito lo sconto e richiedere il premio in misura intera, in quanto deve essere tenuto presente il termine di decadenza previsto per l’iscrizione a ruolo dei crediti dell’Inail”.