Fisco

Sconto in fattura ecobonus e sismabonus: dalle Entrate il provvedimento attuativo

L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Unicmi: lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso del costruttore di serramenti

giovedì 1 agosto 2019 - Redazione Build News

1_a_b_a-agenzia-entrate-j-k

I contribuenti beneficiari delle detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico (articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63) possono optare per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi. L’opzione va comunicata all’Agenzia delle Entrate, a pena d’inefficacia, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. La comunicazione può essere presentata anche agli uffici dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando il modulo ad hoc.

Sono alcuni dei chiarimenti contenuti in un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate pubblicato ieri, che dà attuazione alle novità contenute nel Decreto crescita (Dl n. 34/2019) in materia di eco e sisma bonus.

AMMONTARE DELLO SCONTO. Lo sconto è pari alla detrazione spettante per gli interventi effettuati, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d’imposta di riferimento. L’importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta, comprensive dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato.

RECUPERO DELLO SCONTO DA PARTE DEL FORNITORE. Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite modello F24, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione dell’opzione per lo sconto, in cinque quote annuali di pari importo. A tal fine il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. La quota di credito che non è utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

IL FORNITORE CHE NON COMPENSA LO SCONTO PUÒ CEDERE IL CREDITO. In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.

E’ in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La comunicazione della cessione avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità.

LA NOTA DI UNICMI. “Queste – sottolinea Unicmi - sono le principali cose da sapere:

- Il cliente per accedere allo sconto in fattura ha bisogno “dell’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato”.

COSA VUOL DIRE: lo sconto in fattura è applicabile solo con il consenso del costruttore di serramenti.

- Nel caso il costruttore di serramenti dia il proprio assenso al cliente allo sconto in fattura per l’intervento, “il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui èp stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2 in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. E all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.244. Ai fini di cui al punto 3.1 il fornitore deve preventivamente confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Nel caso in cui l’importo del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all’ammontare stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

COSA VUOL DIRE: il credito d’imposta maturato va indicato sul modulo F24 del mese successivo alla dichiarazione del cliente all’Agenzia delle entrate (che va fatta entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni). Va comunque detto che ciò vale solo se l’importo non è superiore all’ammontare del versamento.

 - La quota di credito che non è stata utilizzata nell’anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.”

COSA VUOL DIRE: c’è dunque un effetto “trascinamento del credito d’imposta oltre le 5 annualità previste se non sia stato possibile recuperarlo a compensazione nelle 5 annualità. Ciò non cambia comunque la sostanza dell’impraticabilità dello sconto in fattura perché non è sostenibile che il costruttore di serramenti possa trascinare credito d’imposta per decenni mettendo a repentaglio la liquidità aziendale.

Il Provvedimento chiarisce dunque alcuni dubbi interpretativi dell’articolo 10 ma non cambia, nella sostanza, la velleità di un provvedimento inapplicabile per il comparto.

Unicmi e le altre Associazioni italiane della filiera del serramento hanno aggiornato il volantino che il costruttore di serramenti potrà utilizzare con i clienti per spiegare perché lo sconto in fattura non è applicabile”.

In allegato il provvedimento delle Entrate

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti


Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Fisco copertina articolo
Quale deve essere la distanza della canna fumaria dal confine di proprietà?

Le bocche dei camini devono essere posizionate in modo tale da consentire...

Fisco copertina articolo
Camini e canne fumarie, perché tutti questi incendi?

Negli edifici ristrutturati gli incendi dei tetti ventilati sono aumentati di numero....

Dello stesso autore