Sulla Gazzetta Ufficiale n.282 di oggi 3 dicembre 2015, è stato pubblicato il decreto 8 settembre 2015 dei ministeri delle Infrastrutture e dell'Economia e Finanze, recante “Modalita' di attuazione e procedure di verifica ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in materia di deduzione per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di unita' immobiliari da destinare alla locazione”.
L'articolo 21 del decreto Sblocca Italia (DL n. 133/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 164/2014), prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un’attività commerciale, acquista dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un’impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni.
La deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell’immobile su una propria area edificabile, ovvero nel caso di acquisto o realizzazione di ulteriori abitazioni da destinare alla locazione.
Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni, tra cui: l’unità immobiliare deve essere a destinazione residenziale; non deve essere accatastata tra le abitazioni di “lusso”; non deve trovarsi in una zona agricola; deve avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B; il locatore e il locatario non devono essere parenti in primo grado.
Il decreto ministeriale pubblicato oggi in Gazzetta Ufficiale definisce le ulteriori modalità attuative, fornendo ai contribuenti un'informazione completa sui soggetti legittimati, sui titoli abilitanti, sui termini previsti e sugli adempimenti amministrativi necessari per usufruire della deduzione.
LIMITE MASSIMO DI 300.000 EURO. La deduzione introdotta con la legge Sblocca Italia spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile nel limite massimo di 300.000 euro (deduzione massima: 60.000 euro), ed è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo.
E' possibile ottenere la deduzione in tre casi:
1. acquisto di immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero da quelle che hanno effettuato i predetti interventi;
2. costruzione di un’unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori;
3. acquisto o realizzazione di “ulteriori” unità immobiliari da destinare alla locazione.
È possibile, per un singolo contribuente, beneficiare della deduzione anche sommando i tre casi, fermo restando il limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELLO SCONTO FISCALE. Queste le condizioni richieste per poter usufruire dello sconto fiscale:
- l’immobile, entro sei mesi dall’acquisto (o dalla costruzione su area edificabile già posseduta dal contribuente prima dell'inizio dei lavori) o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto;
- l’immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
- l’immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del D.M. n. 1444 del 1968);
- l’immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
- il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale;
- tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.
CESSIONE IN USUFRUTTO. Le persone fisiche non esercenti attività commerciale possono cedere in usufrutto, anche contestualmente all'atto di acquisto e anche prima della scadenza del periodo minimo di locazione di otto anni, le unità immobiliari acquistate con le agevolazioni fiscali a soggetti giuridici pubblici o privati operanti da almeno 10 anni nel settore dell'alloggio sociale, a condizione che venga mantenuto il vincolo alla locazione e che il corrispettivo di usufrutto non sia superiore all'importo dei canoni di locazione.