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Scuole innovative, il parere legale: “Il bando del Miur è corretto, ma serve chiarimento dell'Anac”

L'Ordine degli Architetti di Milano ha chiesto un parere legale al Prof. Avv. Pierluigi Mantini

venerdì 25 maggio 2018 - Redazione Build News

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Con la Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018, l'Autorità nazionale anticorruzione ha bocciato il concorso di idee internazionale “Scuole Innovative” - LEGGI TUTTO - per la progettazione e la realizzazione di cinquantuno scuole innovative, indetto con provvedimento MIUR del 12 maggio 2016 ed espletato secondo le modalità previste nell’art. 156 del d.lgs. 50/2016.

Nel parere del Prof. Avv. Pierluigi Mantini, chiesto dall'Ordine degli Architetti di Milano, si afferma che “il parere dell’Anac in data 28 febbraio 2018, formalmente corretto, non tiene nel dovuto conto del fatto che il MIUR, nell’indicare nel bando la possibilità che ai soggetti vincitori del concorso di idee 'scuole innovative' potessero essere affidati anche i successivi livelli di progettazione attraverso la procedura negoziata di cui all’art. 156, comma 6, del codice, ha compiuto una scelta discrezionale che non implicava l’obbligo di una specifica determinazione dei requisiti tecnici ed economici di carattere speciale ritendendo sufficienti, per rinvio, i requisiti di carattere generale richiesti dalla normativa vigente per la progettazione di opere pubbliche.

I requisiti di natura speciale potrebbero, peraltro, essere sempre richiesti dagli enti locali appaltanti in sede di procedura negoziale.

Va precisato, inoltre, che gli affidamenti di servizi di progettazione per una soglia di valore inferiore a 100mila euro seguono comunque la procedura semplificata ai sensi dell’art. 36 del codice dei contratti.

In tal senso sarebbe opportuno un atto di chiarimento da parte dell’Anac o del MIUR, d’intesa con Anac, al fine di non aggravare senza ragioni le procedure di progettazione e di realizzazione del programma “scuole innovative” per il quale risultano disponibili le risorse finanziarie.

Per il futuro – conclude il parere del Prof. Avv. Pierluigi Mantini - ossia per il prossimo bando “scuole innovative”, risulta comunque auspicabile che, alla luce dei fatti, siano esplicitati nel bando i requisiti, di natura generale o speciale, richiesti ai fini dell’affidamento con procedura negoziata dei successivi livelli di progettazione, nel rispetto del principio di continuità”.

LA NOTA DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI MILANO. “I rilievi di Anac”, afferma il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Milano, “ci stanno aiutando a perfezionare ulteriormente lo strumento concorsuale. Il concorso per le 52 aree prosegue nel rispetto del principio di continuità, e il prossimo, ormai imminente, Scuole Innovative sarà già predisposto per ovviare a eventuali ulteriori osservazioni”.

Il concorso intitolato Scuole Innovative, indetto e organizzato dal MIUR nel 2016 attraverso il bando-tipo e piattaforma digitale concorrimi, è un concorso di idee suddiviso in 52 aree territoriali italiane.

A conclusione del concorso, che ha registrato un oggettivo successo di partecipazione e risultati, si è posto il problema se i progetti risultati vincitori dello stesso, allo stato di progetti di fattibilità tecnica ed economica, potessero essere affidati da parte degli enti locali richiedenti - attraverso una procedura negoziata - ai professionisti vincitori ai fini della realizzazione della progettazione definitiva ed esecutiva o se essi, posti nella disponibilità degli enti locali richiedenti, debbano essere oggetto di una successiva gara con bando per la selezione degli affidatari.

Il tema è stato oggetto di un parere dell'Anac, che ha indicato la necessità per gli stessi enti di indire una procedura a evidenza pubblica per l’affidamento dei successivi livelli progettuali, ossia un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione. Procedure cui possono partecipare anche i soggetti premiati se in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

L'Ordine degli Architetti di Milano, riconoscendo il fondamento della tesi dell’Anac, ritiene che la stessa vada considerata sulla base di un’interpretazione sistematica dei principi normativi stabiliti dal Codice Appalti in tema di progettazione. Secondo tale interpretazione, non si evince alcun obbligo di indicare nel bando ulteriori ‘requisiti speciali’ di capacità tecnico professionali.

La scelta compiuta dal MIUR in sede di predisposizione del bando è stata quella di non richiedere requisiti tecnici-professionali ulteriori, ritenendo sufficienti quelli generali previsti dalla legge, lasciando invece ai singoli enti proprietari delle aree la scelta di poter richiedere i requisiti speciali ai singoli vincitori in sede di conferimento dei livelli successivi di progettazione con procedura integrata.

Questa interpretazione risulta avvalorata anche dal cosiddetto “criterio di continuità” previsto dal Codice Appalti all’art. 23 comma 12 e ribadito dalla stessa Anac nelle linee guida n. 1 laddove si afferma che “elemento cardine è costituito dall’essere svolte la progettazione definitiva e quella esecutiva, preferibilmente, dal medesimo soggetto onde garantire omogeneità e coerenza al processo”.

I rilievi da parte dell’Anac, che offrono utili indicazioni circa l’esplicitazione dei requisiti generali o speciali ai fini dell’affidamento con procedura negoziata dei successivi livelli di progettazione, saranno contemplati nel prossimo bando ‘Scuole Innovative’, nel rispetto del principio di continuità, e perché sia certo il superamento di ogni possibile eccezione che possa impedire agli enti la possibilità di affidare l’incarico ai vincitori.

Il parere del Prof. Avv. Pierluigi Mantini

Leggi anche: “Scuole Innovative, l'Anac boccia il bando: da rifare 51 gare

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