Cinquantuno gare da rifare: l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) smonta il concorso di idee internazionale “Scuole Innovative” per la progettazione e la realizzazione di cinquantuno scuole innovative indetto con provvedimento MIUR del 12 maggio 2016 ed espletato secondo le modalità previste nell’art. 156 del d.lgs. 50/2016.
L'Anac ha emanato la Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018 in risposta a una nota (pervenuta in data 9 novembre 2017) della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento e impulso nell’attuazione di interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica – con la quale ha sottoposto all’attenzione dell’Autorità una richiesta di parere in ordine al progetto “#ScuoleInnovative”, previsto nel decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 3 novembre 2015, n. 860, adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 155, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
Nella Delibera l'Anac ha precisato che:
- nell’ambito di un concorso di idee, la possibilità di affidare al/ai vincitore/i, con procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art. 156, comma 6, del Codice, anche la redazione dei successivi livelli progettuali è subordinata a due condizioni principali: detta facoltà deve essere esplicitata nel bando di gara ed il soggetto deve essere in possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economica previsti nel bando stesso in rapporto ai livelli progettuali da sviluppare;
- in assenza delle specifiche previsioni del bando di gara sopra indicate, la stazione appaltante, all’esito del concorso di idee, deve indire un concorso di progettazione o un appalto di servizi di progettazione, ponendo a base l’idea vincitrice del concorso, come previsto dal citato art. 156, comma 5, del d.lgs. 50/2016.
In allegato la Delibera n. 185 del 21 febbraio 2018