Se il riverbero di luce proveniente dai pannelli solari è talmente forte da costringere il vicinato alle chiusura delle persiane per evitare l'abbagliamento, può essere intimato di modificarne l'inclinazione “in modo da evitare il fenomeno di riflessione della luce verso le abitazioni”?
Ordinanza n. 4291 del 14 ottobre 2014, Tribunale di Perugia
Una società aveva installato su un edificio un impianto fotovoltaico che, a causa della sua inclinazione, costringeva le chiusure delle persiane per evitare l'abbagliamento da parte degli abitanti di un edificio confinante. Questi ultimi chiedevano quindi di modificare l'inclinazione dei pannelli fotovoltaici in modo da evitare il fenomeno di riflessione della luce solare, mentre la società rilevava la mancanza della prova dell'elemento psicologico della molestia.
Un punto alla questione l'ha così messo il Tribunale di Perugia con l'ordinanza n. 4291 del 14 ottobre 2014, che ha "confermato la sussistenza di immissioni luminose al di là della soglia di normale tollerabilità". Infatti, la riflessione luminosa era talmente rilevante da imporre l'inevitabile chiusura delle persiane onde evitare l'abbagliamento. Inoltre, il tribunale ha sancito che l'esposizione prolungata al riflesso luminoso intenso, duraturo, persistente e diretto può comportare nel tempo «un danno all'apparato visivo», determinando anche conseguenze non reversibili.
Il rimedio proposto dalla società, che si era offerta di munire le finestre di «vetri auto oscuranti», non eliminava «il turbamento possessorio», comportando comunque «una drastica riduzione dell'illuminazione naturale fisiologicamente garantita dalla disponibilità di finestre e terrazze», che rimarrebbero comunque inutilizzabili a causa del riverbero luminoso.
Valutata la nocività delle immissioni luminose prodotte dall'impianto fotovoltaico il Tribunale di Perugia, ha ordinato alla società installatrice, la modifica dell'inclinazione di detti pannelli, al fine di poter contemperare gli interessi delle parti.