“Una volta accertato che la scala esterna fa parte dell'edificio, essa è necessariamente soggetta all'obbligo di rispetto delle distanze minime previste dalla legge e dai regolamenti locali, posto che ogni sporto diverso dalle sporgenze esterne con funzione ornamentale, che, pur non realizzando un volume abitativo coperto, comunque rientra nel corpo di fabbrica dell'edificio, è compreso nel concetto civilistico di "costruzione", in quanto destinato ad estendere ed ampliare la consistenza del fabbricato cui accede”.
Così la seconda sezione civile della Corte di cassazione nell'ordinanza n. 39034/2021 pubblicata il 9 dicembre.
In questa ordinanza la suprema Corte ha inoltre ribadito che “il concetto di volume tecnico non si estende alle strutture del fabbricato, principali o accessorie, ma riguarda soltanto i manufatti destinati ad accogliere parti degli impianti a servizio dello stesso. La scala, pertanto, ancorché esterna, in quanto funzionale all'uso dell'edificio, ne costituisce parte integrante e dunque non rientra nel suindicato concetto di volume tecnico”.
L'ordinanza è disponibile in allegato.