Con la sentenza n. 1439/2019 depositata il 15 marzo, la terza sezione del Tar Campania ha ricordato che, in tema di agibilità degli immobili da destinare ad attività commerciale, l’articolo 25 del d.P.R. n. 380/2001 è stato interamente abrogato dall’art. 3, comma 1, lett. j) del d. lgs. n. 222 del 2016, nell’ottica di una generale semplificazione dei regimi amministrativi in materia edilizia.
Il certificato di agibilità è stato quindi sostituito dalla segnalazione certificata di agibilità di cui all’art. 24, nella versione modificata ed integrata dal menzionato art. 3, comma 1, lett. i, d. lgs. 222 del 2016.
Sul punto il Tar Campania nella suddetta recente sentenza ha chiarito che, “anche dopo le modifiche legislative di semplificazione, la sostituzione del certificato di agibilità con la segnalazione certificata, non ha comunque fatto venire meno le condizioni minime richieste dalla normativa vigente di settore per l’agibilità dei locali, in termini di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti, essendo solo mutate le modalità tramite le quali si perviene all’attestazione di agibilità”.
In allegato la sentenza