Ultime notizie

Semplificazioni, ecco lo schema del disegno di legge con le deleghe. IL TESTO

Focus sugli articoli 12 (Delega in materia di contratti pubblici), 6 (Principi e criteri direttivi specifici in materia di energia e fonti rinnovabili), 8 (Principi e criteri specifici direttivi in materia di edilizia) e 9 (Principi e criteri direttivi specifici in materia di beni culturali e del paesaggio)

martedì 5 febbraio 2019 - Redazione Build News

1_a_b_a-analisi-documento-focus

Lo scorso 12 dicembre il Consiglio dei ministri ha approvato, oltre al decreto-legge Semplificazioni che introduce disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sostegno per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, anche un disegno di legge di delega al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le codificazioni di settore.

Questo disegno di legge prevede un’ampia delega al Governo, con l’obiettivo complessivo di migliorare la qualità e l’efficienza dell’azione amministrativa, garantire la certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, assicurare i diritti fondamentali delle persone con disabilità, ridurre gli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescere la competitività del Paese.

In base a tale delega, il Governo dovrà adottare diversi decreti legislativi di semplificazione, riassetto normativo e codificazione, agendo per settori omogenei o per specifiche attività o gruppi di attività, con l’obiettivo semplificare e coordinare sotto il profilo formale e sostanziale il testo delle disposizioni legislative vigenti.

Lo schema di questo ddl – IN ALLEGATO – consta di 24 articoli raggruppati in tre Capi. In particolare, riportiamo qui di seguito gli articoli 12 (Delega in materia di contratti pubblici), 6 (Principi e criteri direttivi specifici in materia di energia e fonti rinnovabili), 8 (Principi e criteri specifici direttivi in materia di edilizia) e 9 (Principi e criteri direttivi specifici in materia di beni culturali e del paesaggio).

ART. 12 DELEGA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lett. i), il Governo provvede al riassetto della materia dei contratti pubblici, nel rispetto delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, anche al fine di coordinare le predette norme con la legge 7 agosto 1990, n. 241 e col codice civile, adottando un nuovo codice dei contratti pubblici in sostituzione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, ovvero modificandoli per quanto necessario.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) restituire alle disposizioni semplicità e chiarezza di linguaggio, nonché ragionevoli proporzioni dimensionali quanto al numero degli articoli, dei commi e delle parole, privilegiando, ove possibile, una disciplina per principi e indicando nella rubrica di ciascun articolo il corrispondente articolo delle direttive europee cui è data attuazione;

b) assicurare l’efficienza e la tempestività delle procedure di programmazione, di affidamento, di gestione, e di esecuzione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di ridurre e rendere certi i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, compresi le infrastrutture e gli insediamenti prioritari per lo sviluppo del paese, nonché di esecuzione dei servizi e delle forniture, limitando i livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee;

c) eliminare i rinvii a strumenti di normazione secondaria diversi da quelli di cui al comma 5, fatta salva l’osservanza dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 per ambiti specifici o tecnici o necessitanti di periodica revisione;

d) prevedere discipline opportunamente differenziate applicabili ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, nonché ai contratti da svolgersi fuori dall’Unione europea, ispirate alla massima semplificazione e rapidità, e una disciplina specifica per i contratti attivi;

e) promuovere la discrezionalità e la responsabilità delle stazioni appaltanti, anche nell’ottica di assicurare maggiore flessibilità nell’utilizzo delle procedure di scelta del contraente, fornendo alle medesime stazioni appaltanti misure e strumenti di supporto attraverso il potenziamento dell’attività di vigilanza collaborativa e consultiva delle competenti autorità amministrative indipendenti nonché delle altre amministrazioni pubbliche;

f) razionalizzare i metodi di risoluzione delle controversie, anche alternativi ai rimedi giurisdizionali, riducendo gli oneri di impugnazione degli atti delle procedure di affidamento;

g) rafforzare la certezza e la prevedibilità delle decisioni delle stazioni appaltanti nell’applicazione della disciplina attraverso atti interpretativi dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di natura non regolamentare e non vincolante, volti a chiarire la portata e le ricadute organizzative degli adempimenti stabiliti dai decreti di cui al comma 1;

h) rafforzare la vigilanza collaborativa e l’attività consultiva su istanza delle singole stazioni appaltanti o degli operatori economici;

i) riordinare e razionalizzare la disciplina concernente le centrali di committenza e i soggetti aggregatori, nonché individuare gli obblighi e le facoltà inerenti al ricorso alle procedure di acquisto in forma aggregata.

3. Sugli schemi è acquisito, oltre ai pareri di cui all’articolo 1, comma 5, il parere dell’ANAC, da rendere nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

4. I decreti di cui al comma 1, emanati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, lettera i), sono adottati anche su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze. I decreti di cui al medesimo comma 1, emanati nel rispetto della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sono adottati anche su proposta del Ministro della difesa.

5. Il Governo, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, detta la disciplina esecutiva e attuativa dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto delle finalità e dei principi di cui alla presente legge, in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali, nonché, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato per quanto attiene alle materie della tutela della concorrenza e dell’ordinamento civile e ad ogni altra materia riservata alla competenza esclusiva statale. In attuazione delle disposizioni di cui al primo periodo e con le modalità ivi previste, è adottato un unico regolamento per dettare la disciplina esecutiva ed attuativa in particolare nelle seguenti materie:

a) nomina, ruolo e compiti del responsabile del procedimento;

b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;

c) sistema di qualificazione e requisiti degli esecutori di lavori e dei contraenti generali;

d) sistemi di realizzazione dei contratti e selezione delle offerte;

e) categorie di opere generali e specializzate;

f) direzione dei lavori e dell’esecuzione;

g) esecuzione del contratto, contabilità, sospensioni e penali;

h) collaudo e verifica di conformità;

i) tutela dei lavoratori e regolarità contributiva;

l) affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato, formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;

m) requisiti degli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria;

n) lavori riguardanti i beni culturali.

6. La delega di cui al presente articolo è esercitata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 6 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI IN MATERIA DI ENERGIA E FONTI RINNOVABILI

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), il Governo interviene sulle disposizioni in materia di:

1) politica e strategia energetica nazionale anche con riguardo a reti di trasporto, infrastrutture energetiche, sicurezza degli approvvigionamenti e gestione dei servizi energetici;

2) energia elettrica;

3) produzione, trasporto e rete gas nazionale;

4) prodotti da oli minerali e petroliferi;

5) protezione dalle radiazioni ionizzanti e residue attività conseguenti all’avvenuto smantellamento delle ex centrali nucleari;

6) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;

7) fonti energetiche rinnovabili, con particolare riferimento a quelle geotermiche, alla produzione di energia da fonte solare, da biomasse, biometano, biocarburanti e bioliquidi;

8) mercato dell’energia e borsa elettrica;

9) risparmio energetico;

10) Autorità di regolazione per energia reti e ambiente;

11) Gestore servizi energetici;

12) Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

13) liberalizzazione e disciplina del mercato del gas naturale e dell’energia;

14) somministrazione di energia alla popolazione (prezzi e tariffe dei prodotti energetici).

2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) armonizzare la disciplina della decurtazione degli incentivi per tutti gli impianti di energia elettrica da fonti rinnovabili, compreso il fotovoltaico, diversificandone, per quest’ultima, la misura, in ragione della potenza degli impianti;

b) armonizzare, per il settore delle energie rinnovabili, la disciplina vigente sotto il profilo della cumulabilità degli incentivi, stabilendo altresì la misura della loro decurtazione per le ipotesi di violazione del divieto di cumulo degli incentivi erogati dal Gestore dei servizi energetici (GSE) nonché le modalità di recupero delle somme erogate, abrogando le disposizioni vigenti incompatibili.

ART. 8 PRINCIPI E CRITERI SPECIFICI DIRETTIVI IN MATERIA DI EDILIZIA

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d) il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) razionalizzazione e semplificazione dei titoli abilitativi edilizi;

b) ampliamento dei casi di edilizia libera per assicurare in tale ambito livelli minimi ulteriori di semplificazione.

ART. 9 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI SPECIFICI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO

1. Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 3, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione, vigilanza e protezione dei beni culturali e paesaggistici e dei relativi contesti territoriali e rafforzarne l’efficacia, riesaminando e aggiornando le categorie dei beni sottoposti a tutela, e razionalizzando i relativi procedimenti amministrativi in modo da garantire il rispetto dei principi sanciti dall’articolo 9 della Costituzione ivi incluso il principio dell’eccezione del patrimonio culturale, e conseguentemente prevedere ogni misura, anche indiretta, utile a prevenire un pregiudizio irreparabile al patrimonio culturale e paesaggistico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza;

b) rivalutare i casi in cui sono possibili l’alienazione o il trasferimento dei beni culturali appartenenti a soggetti pubblici nonché revisionare le relative procedure autorizzatorie e le prescrizioni, in modo da assicurare la conservazione e fruizione del demanio culturale;

c) riformare la disciplina del sistema nazionale degli archivi, assicurando ottimali modalità di conservazione degli archivi dello Stato, degli enti pubblici e dei documenti di interesse pubblico in proprietà privata, anche revisionando la disciplina di cui al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163 e prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia;

d) revisionare e razionalizzare la disciplina delle modalità e delle forme di cooperazione, partecipazione e sostegno dei privati alle attività di conservazione, valorizzazione, fruizione e gestione del patrimonio culturale, nonché dei relativi servizi per il pubblico, tenendo conto dei loro profili di specialità, anche rispetto alla disciplina generale in materia di contratti pubblici;

e) coordinare la normativa in materia di beni culturali e paesaggistici con gli accordi internazionali stipulati in materia di beni culturali e paesaggistici;

f) migliorare l’efficacia, la trasparenza e l’efficienza della funzione di controllo della circolazione in ambito nazionale e internazionale dei beni culturali:

1) revisionando, anche attraverso la riforma delle procedure previste per l’ingresso e l’uscita dei beni culturali, i casi e le modalità di autorizzazione alla loro uscita temporanea e definitiva, in modo da garantire la conservazione e fruizione del patrimonio culturale della Nazione, nonché le modalità e la durata della certificazione dell’ingresso temporaneo degli stessi;

2) razionalizzando l’attività degli uffici e delle procedure di controllo della circolazione dei beni culturali, in modo da assicurarne una maggiore efficienza;

3) razionalizzando la disciplina della denuncia di trasferimento e la procedura per l’acquisto in via di prelazione legale del bene culturale, anche attraverso l’implementazione delle forme di pubblicità dei provvedimenti di dichiarazione di interesse culturale;

g) revisionare la disciplina del procedimento di espropriazione di bene culturale, tenendo conto dei suoi elementi di specialità rispetto alla disciplina generale di cui al decreto del presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327;

h) revisionare e coordinare le diverse modalità di concessione in uso di beni culturali, anche al fine di assicurare una razionalizzazione dei criteri di valutazione della compatibilità dell’uso e di commisurazione del canone concessorio, preservando in ogni caso la valenza culturale e identitaria dei beni culturali;

i) prevedere e disciplinare ulteriori modalità di valorizzazione di beni statali non esposti al pubblico, anche attraverso la loro concessione in deposito per fini espositivi ad istituti museali pubblici e privati;

l) riformare il procedimento di adozione della dichiarazione di interesse pubblico del bene paesaggistico, prevedendo adeguate misure di cautela preventiva nelle more della sua conclusione;

m) aggiornare e coordinare con il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 la disciplina regolamentare di cui al regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, anche prevedendo che i decreti legislativi autorizzino il Ministro per i beni e le attività culturali ad adottare decreti ministeriali regolamentari in materia.

Idrogeno verde, una soluzione per l'energia del futuro. Ma oggi è ancora troppo caro

L'obiettivo crescita sostenibile è raggiungibile attraverso l'utilizzo dell'idrogeno verde. Ma al momento... Leggi


Bonus elettrodomestici green, spunta il nuovo contributo per rendere la casa più efficiente

Il governo ha allo studio l'introduzione di un nuovo bonus elettrodomestici, che... Leggi

Potrebbe interessarti
Attualità
Trend e prospettive della formazione nell’edilizia e nell’installazione

Il periodo di trasformazione dell’industria e la spinta tecnologica portano alla necessità...



Iscriviti alla newsletter di Build News

Rimani aggiornato sulle ultime novità in campo di efficienza energetica e sostenibilità edile

Iscriviti

I più letti sull'argomento


Ultime notizie copertina articolo
Legge di Bilancio 2018: novità su Iva 10% per i beni significativi

La fattura emessa dal prestatore che realizza l’intervento di recupero agevolato deve...

Dello stesso autore