Ieri l'Aula della Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge RUOCCO ed altri: "Disposizioni per la semplificazione fiscale, il sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il contrasto dell'evasione fiscale" (C. 1074-A?).
SEMPLIFICAZIONI FISCALI
Il Capo I del provvedimento contiene alcune misure di semplificazione fiscale, volte a implementare il dialogo tra fisco e cittadini ed eliminare alcuni adempimenti considerati eccessivamente onerosi.
Durante l'esame in sede referente il provvedimento è stato profondamente modificato. Tra le misure del Capo I approvate in Commissione, si ricordano le seguenti proposte:
- la modifica del termine per l'emissione della fattura che, a decorrere dal 1° luglio 2019 deve essere emessa entro 15 giorni (e non più 10) dal momento dell'effettuazione dell'operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio;
- l'eliminazione di oneri informativi a carico di chi intende avvalersi del regime forfettario, ove essi comprendano dati ed informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'Agenzia delle Entrate;
- il divieto per l'amministrazione finanziaria di chiedere ai contribuenti, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, certificazioni e documenti relativi a informazioni disponibili nell'anagrafe tributaria o dati trasmessi da parte di soggetti terzi;
- la cedibilità anche del credito IVA trimestrale, oltre che di quello annuale;
- l'estensione del modello F24 al versamento delle tasse sulle concessioni governative e delle tasse scolastiche;
- lo slittamento del termine della dichiarazione IMU/TASI dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo;
- l'estensione dei termini di validità dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica (DSU);
- la possibilità per gli enti locali di subordinare alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, inerenti attività commerciali o produttive;
- l'introduzione di un nuovo obbligo per l'Amministrazione Finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria;
- la modifica alle modalità e ai termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, con la trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi, con determinate specifiche tecniche, tali da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi;
- l'esenzione TASI dei fabbricati costruiti e destinati alla vendita a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- la possibilità che l'Agenzia delle entrate, già in fase di ricezione delle fatture elettroniche, verifichi procedure automatizzate la corretta annotazione dell'assolvimento dell'imposta di bollo;
- l'eliminazione degli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni IMU e TASI per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado, nonché per fruire delle agevolazioni sugli immobili in locazione a canone concordato;
- l'estensione dell'ambito operativo del cd. ravvedimento operoso.
INTERVENTI DI RICICLO E RIUSO
Con il Capo IV della proposta, profondamente modificato in Commissione, sono riconosciuti benefici finanziari e fiscali, sotto forma di crediti d'imposta per l'acquisto di prodotti da riciclo e da riuso. In particolare si riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di:
a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami ovvero dal riuso di semilavorati o di prodotti finiti;
b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.
SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ALLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
Anche il Capo II della proposta è stato profondamente modificato in sede referente.
Tra le misure approvate dalla Commissione si ricorda l'introduzione della possibilità per il contribuente, per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020, di usufruire della detassazione dei canoni non percepiti senza dover attendere la conclusione del procedimento di convalida di sfratto, ma provandone la mancata corresponsione in un momento antecedente, ovvero mediante l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità.
Le disposizioni sui lavoratori impatriati sono state integralmente riformulate ed arricchite: oltre a modificare le vigenti agevolazioni in favore dei predetti soggetti, sono state ampliate quelle a favore dei docenti e ricercatori che rientrano in Italia, al fine di ampliarne l'ambito applicativo e di chiarire l'operatività dei requisiti richiesti ex lege per l'attribuzione dei relativi benefici fiscali.
In particolare, per quanto riguarda gli impatriati, con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:
- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell'imponibile;
- si semplificano le condizioni per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un'attività d'impresa a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d'imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
Con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall'anno 2020:
- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell'agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell'unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).
In sede referente è stato introdotto un insieme di misure agevolative, sotto forma di abbuoni sui prezzi e di credito d'imposta, per incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili o avviati al riciclo immessi sul mercato.
PROMOZIONE DELL’ECONOMIA LOCALE
Il Capo III, anch'esso modificato in sede referente, reca un complesso di misure intese a promuovere l'economia locale mediante la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi.
Gli articoli da 25 a 30 propongono di introdurre un'agevolazione volta a promuovere l'economia locale attraverso la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo pari ai tributi comunali pagati dall'esercente nel corso dell'anno e viene corrisposta per l'anno nel quale avviene l'apertura o l'ampliamento dell'esercizio commerciale e per i tre anni successivi, per un totale di quattro anni.
Nel corso dell'esame in Commissione tale agevolazione è stata circoscritta ai soli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita.
La disciplina di favore opera nei confronti dei soggetti operanti in specifici settori, ovvero artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, commercio al dettaglio. Condizione per l'accesso alla misura è procedere all'ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, siti nei territori dei comuni con popolazione fino a 20 mila abitanti.
INTERVENTI DI CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE
Nel Capo V del provvedimento, modificato in sede referente, sono contenute le misure di contrasto all'evasione fiscale.
In particolare:
- si propone la reintroduzione dell'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici negli esercizi pubblici, negli esercizi di intrattenimento pubblico, negli esercizi ricettivi e nei rifugi alpini, adempimento che era stato eliminato dalla legge sulla concorrenza (legge n. 124 del 2017);
- si prevede la possibilità per i contribuenti di pagare i diritti doganali, così come tutti gli altri diritti riscossi dalle Dogane in forza di specifiche disposizioni legislative, mediante strumenti di pagamento tracciabili ed elettronici.