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Semplificazioni per il Superbonus 110%: ecco la bozza del decreto-legge

La bozza prevede la proroga del superbonus al 31 dicembre 2023 e l'estensione ad alberghi e pensioni, l'incentivazione del cappotto termico, modifiche sullo stato legittimo degli edifici plurifamiliari, la definizione di impianto termico (considerato che molte case sono prive di impianti termici fissi)

mercoledì 28 aprile 2021 - Redazione Build News

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Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici.

È quanto prevede l'articolo 2 della bozza del decreto legge con disposizioni urgenti in materia di transizione ecologica, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), noto anche come “Recovery Plan”.

“La proposta normativa si rende necessaria allo scopo di garantire una più ampia e corretta attuazione delle disposizioni contenute all’art. 119, del decreto legge n. 34 del 2020, conv., con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, sul c.d. “Superbonus 110%” e, quindi, al fine di promuovere concretamente la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica”, spiega la relazione illustrativa.

PROROGA SUPERBONUS 110% AL 31 DICEMBRE 2023. “Si propone, in primo luogo, di prorogare il regime di agevolazione, dal 30 giugno 2022, al 31 dicembre 2023. Si prevede, conseguentemente, anche la proroga dei termini di cui all’art. 119, comma 8-bis (per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, realizzati da condomini o persone fisiche, al di fuori dell’attività di impresa).

CAPPOTTO TERMICO. Le integrazioni che si propone di apportare al comma 1, lett. a) sono volte specificamente a promuovere la realizzazione di interventi di isolamento termico (c.d. “cappotto termico”).

ESTENSIONE DEL SUPERBONUS AD ALBERGHI E PENSIONI. Si propone di estendere l’ambito di applicazione delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 anche agli interventi effettuati su immobili con classe catastale D/2 “Alberghi e pensioni”.

STATO LEGITTIMO DEGLI EDIFICI PLURIFAMILIARI. Ulteriori modifiche concernono lo “stato legittimo” richiesto per l’ammissione dei singoli interventi di riqualificazione energetica al Superbonus. Una delle principali difficoltà sottese alla realizzazione degli interventi di riqualificazione sembra doversi ricondurre, infatti, alla condizione degli edifici plurifamiliari che, non di rado, presentano situazioni di irregolarità urbanistica: nell’attuale architettura dell’art. 119, è, di fatto, sufficiente che l’irregolarità insista su una singola unità immobiliare perché venga impedito, a tutte le altre, di acquisire la certificazione di “stato legittimo” dell’immobile e, quindi, di accedere all’agevolazione del Superbonus. Si propone, pertanto, di modificare le disposizioni rilevanti dell’articolo, al fine che sia consentito il rilascio dello “stato legittimo” con riferimento alla singola unità abitativa, in modo che – ai fini dell’accesso all’incentivo – non vengano considerati eventuali abusi (interni o esterni) di unità abitative che compongono l’edificio plurifamiliare (e che, tuttavia, debbono mantenersi distinte da quella che non presenta irregolarità e su cui è realizzato l’intervento di riqualificazione). L’integrazione proposta alla fine del comma 13-ter si innesta, del resto, sul medesimo solco dell’intervento di semplificazione riguardante gli interventi sulle “parti comuni” degli edifici, nel senso ossia che l’abuso pur compiuto da alcuni non potrebbe oltre misura penalizzare la correttezza di altri. E ciò nell’ulteriore considerazione che, nella specie, si tratterebbe di intervenire non in materia di edilizia ma in quella dell’efficienza energetica delle singole unità immobiliari.

Allo scopo di evitare che l’accesso al Superbonus venga impedito da “onerose questioni burocratiche”, si propone di aggiungere un nuovo comma (13-quater) all’art. 119, volto a disciplinare un procedimento per l’ammissione all’agevolazione di interventi su immobili in relazione ai quali siano rimaste inesitate domande di condono edilizio (si rammenta che il condono edilizio è necessario per l’asseverazione di “stato legittimo” dell’immobile e, dunque, per l’accesso al Superbonus).

DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO. Infine, in considerazione della circostanza che, nel nostro Paese, molte abitazioni risultano prive di impianti termici fissi, si intende proporre, ai fini dell’ammissione all’agevolazione, la seguente definizione di impianto termico: “per impianto termico si intende qualsiasi apparecchio, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti”.

PNRR, DRAGHI SUL SUPERBONUS NELLA SUA REPLICA ALLA CAMERA DEI DEPUTATI. “Molti di voi hanno chiesto garanzie relativamente al superbonus. Ripeto quello che ho detto ieri: tra PNRR e Fondo complementare, sono previsti oltre 18 miliardi, le stesse risorse che erano state stanziate in precedenza. La misura è finanziata fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 per le case popolari (Iacp). Per il futuro, il Governo si impegna a inserire nel Disegno di Legge di bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei dati relativi alla sua applicazione nel 2021. E son completamente d’accordo: l’ecobonus tira poco perché le procedure son troppo complesse. Quindi con un decreto legge che sarà presentato entro il mese di maggio interveniamo con importanti semplificazioni per far sì che la gente lo possa usare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi nella sua replica alla Camera nell'ambito delle comunicazioni sul PNRR trasmesso al Parlamento.

In allegato la bozza del decreto-legge

Leggi anche: “PNRR, Draghi: il Superbonus 110% è finanziato fino alla fine del 2022, con estensione al giugno 2023 solo per le case popolari

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