È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.241 del 14 ottobre il decreto 30 settembre 2022 del Ministero della Transizione Ecologica, recante “Prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, destinata al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e misure di semplificazione per l'installazione dei predetti impianti”.
In vigore da sabato 15 ottobre, questo decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali di calore geotermico di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010, realizzate mediante l'installazione di impianti di potenza inferiore a 2 MW che scambiano solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in appositi impianti posti a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.
Il provvedimento, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce le prescrizioni per la posa in opera degli impianti destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in cui la realizzazione degli impianti medesimi, fino a una potenza termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero ai quali si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.
Ricordiamo che il Decreto Bollette (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito nella legge 27 aprile 2022, n. 34) all'articolo 15 prevede che tra le spese sostenute per gli interventi a cui si applica il Superbonus 110% rientrano anche quelle di installazione di sonde utilizzate per gli impianti geotermici (LEGGI TUTTO). Inoltre, il suddetto art. 15, nell'apportare modificazioni all'art. 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che con decreto del Ministro della transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa in opera degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica, ossia sonde geotermiche, destinati al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e alla produzione di energia elettrica, nonche' individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011 e, ancora, i casi in cui l'installazione puo' essere considerata attivita' in edilizia libera a condizione che i predetti impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite sonde geotermiche poste a contatto con il terreno, senza effettuare prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo.
È rinviata a un successivo provvedimento la disciplina delle prescrizioni di ordine tecnico relativamente alla posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il sottosuolo in quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali piu' complesse di quelle relative agli impianti a circuito chiuso e, pertanto, appare opportuno introdurre preliminarmente procedure di semplificazione per questi ultimi, cosi' evitando implicazioni con il regime normativo che disciplina la tutela delle risorse idriche del sottosuolo.
Il comma 6-ter dell'art. 25 del decreto legislativo n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 15 del decreto-legge n. 17 del 2022, rimanda a un apposito decreto del Ministro della transizione ecologica l'individuazione dei casi per cui si applica la procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, nonche' i casi in cui l'installazione puo' essere considerata attivita' edilizia libera, a condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia termica con il terreno e che, in considerazione dello sviluppo tecnologico delle attuali applicazioni, oltre che della loro diffusione e fruibilita', ad oggi tali semplificazioni amministrative risultano appropriate per impianti per una potenza fino ai 100 kW.
Il decreto 30 settembre 2022 – IN ALLEGATO - è composto da 9 articoli:
Art. 1 Ambito di applicazione
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante PAS
Art. 4 Prescrizioni tecniche di carattere generale
Art. 5 Prescrizioni tecniche per la perforazione
Art. 6 Qualificazione degli installatori di impianto a sonde geotermiche
Art. 7 Dati di progetto e di collaudo
Art. 8 Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali
Art. 9 Entrata in vigore