È pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana - parte I n. 23 del 23 maggio 2019 la Legge 21 maggio 2019, n. 7 recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”.
“La semplificazione amministrativa diventa realtà anche in Sicilia. Con la legge appena approvata dal Parlamento regionale”, ha dichiarato il 14 maggio scorso Vincenzo Figuccia, deputato dell’Udc all’Assemblea regionale siciliana, “si introducono principi che danno certezza al cittadino ed alle imprese sulla durata del procedimento amministrativo sia esso autorizzativo che sanzionatorio. Abbiamo fatto un buon lavoro e sono orgoglioso di essere stato relatore della nuova legge. Da ora in poi verranno regolati meglio anche gli accessi amministrativi con tempi e procedure rapidi. La Sicilia si dota così di un testo unico che snellisce la burocrazia e recepisce le norme statali. Un grande passo in avanti per garantire efficienza e sviluppo alla regione”.
SEMPLIFICAZIONI PER SCIA E SILENZIO-ASSENSO
Art. 27.
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)
1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, è sostituito da una segnalazione dell’interessato.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti oggetto di segnalazione, quelli per i quali è necessario un provvedimento espresso nonché quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva.
3. Le attività non espressamente individuate dalla legge e non oggetto di specifica disciplina da parte della normativa dell’Unione europea, statale e regionale non sono soggette a disciplina procedimentale, ad esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, dell’attività di competenza dell’amministrazione delle finanze, ivi compresa quella relativa agli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, nonché dei casi previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa dell’Unione europea.
4. Nell’ambito della propria organizzazione, ciascuna amministrazione individua lo sportello unico al quale presentare le segnalazioni di cui al comma 1. Possono essere istituite anche più sedi di tale sportello purché al solo scopo di garantire la pluralità di accesso sul territorio.
5. La segnalazione, corredata della documentazione necessaria, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione competente.
6. Le amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale i moduli unificati e standardizzati che definiscono, per ciascuna tipologia di procedimento, i contenuti tipici delle segnalazioni nonché la documentazione da allegare, indicando le norme che ne prevedono la produzione. La mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti necessari, ovvero la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni ed ai documenti pubblicati sul sito, costituiscono illecito disciplinare.
7. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l’attività intrapresa ed i suoi effetti alla normativa vigente, l’amministrazione competente, con atto motivato, invita l’interessato a provvedere, disponendo la sospensione dell’attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l’adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l’attività si intende vietata.
8. La sospensione dell’attività è sempre disposta con atto motivato in presenza di attestazioni non veritiere o di pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica, difesa nazionale.
9. Nel caso in cui l’efficacia della segnalazione sia condizionata all’acquisizione di atti di assenso comunque denominati o pareri di altre amministrazioni, ovvero all’esecuzione di verifiche preventive, il termine per la convocazione della conferenza dei servizi di cui all’articolo 17 decorre dalla data di presentazione della segnalazione allo sportello di cui al comma 4.
10. Decorso il termine per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma 7, primo periodo, l’amministrazione competente assume le determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 29.
Silenzio-assenso
1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 26, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego ovvero non procede ai sensi del comma 5.
2. Con uno o più decreti del Presidente della Regione, su proposta dell’Assessore regionale per le autonomie locali e per la funzione pubblica, di concerto con gli assessori regionali competenti, sono individuati i procedimenti per i quali non è necessario un provvedimento espresso. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti l’ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa dell’Unione europea impone l’adozione di provvedimenti amministrativi espressi, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 27, commi 4 e 6.
3. L’istanza può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con modalità telematica. In tal caso, il termine di conclusione del procedimento decorre al momento della ricezione da parte dell’amministrazione competente.
4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2, 5, 7 e 13, la presentazione di istanze incomplete impedisce l’accoglimento della domanda. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6.
5. L’amministrazione competente può indire, entro quindici giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 17 e seguenti, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
6. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.
In allegato la Legge regionale