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Semplificazioni per la prevenzione incendi: in Parlamento il disegno di legge delega

Tra le novità, è prevista introduzione anche nel settore "prodotti antincendio non marcati CE" dell'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), in modo da superare il regime dell'autorizzazione preventiva che viene attualmente utilizzata nell'omologazione dei prodotti

giovedì 15 febbraio 2024 - Redazione Build News

prevenzione incendi

È stato presentato il 9 gennaio 2024 alla Camera dei deputati il disegno di legge del Governo recante “Delega per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e misure in materia farmaceutica e sanitaria e di autorizzazioni di polizia”.

Il testo è stato assegnato alle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Affari Sociali.

L’articolo 1 contiene la delega al Governo per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti amministravi e risulta funzionale al conseguimento, previsto per il 31 dicembre 2024, della Missione M1C1-60 del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, con particolare riguardo alla Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione, che richiede l’attuazione della semplificazione e digitalizzazione di 200 procedure critiche, che interessano direttamente cittadini e imprese. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il monitoraggio di cui al comma 2, lettera g), rientra nell’ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica nel cui ambito, è costituita la struttura dirigenziale generale denominata “Ufficio per la semplificazione” che già svolge tale attività.

Prevenzione incendi

L’articolo 5 del ddl delega contiene i princìpi e criteri direttivi specifici per la semplificazione e l’accelerazione dei procedimenti nel settore della prevenzione degli incendi e dei prodotti rilevanti per la sicurezza in caso di incendio non forniti della marcatura CE.

Si prevede, in particolare, che nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, oltre ai princìpi e ai criteri generali ivi riportati, il Governo osservi i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) revisione delle attività soggette ai procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi e dei relativi limiti di assoggettamento, considerata l’evoluzione della normativa antincendio e della tecnologia;
b) semplificazione dei procedimenti concernenti la prevenzione degli incendi con particolare riferimento alle attività con minore complessità ai fini antincendio, preservando il principio di proporzionalità dell’azione amministrativa in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio dell’attività;
c) semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio esclusi dall’ambito della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
d) semplificazione delle modalità di recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, al fine della conseguente integrazione dei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno – Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, destinati a legislazione vigente all’attuazione delle predette attività di vigilanza e all’incentivazione del personale addetto, utilizzando eventualmente a tale fine anche le somme derivanti dalle sanzioni conseguenti alle attività di controllo;
e) semplificazione delle procedure sanzionatorie relative alle contravvenzioni in materia di prevenzione degli incendi accertate in luoghi diversi da quelli di lavoro, come definiti ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, anche prevedendo l’applicazione, ai fini dell’estinzione delle contravvenzioni stesse, delle disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758.

SCIA anche nel settore "prodotti antincendio non marcati CE"

Per quanto riguarda la lettera c), che prevede la "semplificazione dei procedimenti autorizzativi ai fini dell’immissione sul mercato dei prodotti rilevanti per gli aspetti connessi alla sicurezza antincendio, esclusi dall’ambito di applicazione della marcatura CE, favorendo l’autocertificazione e l’asseverazione delle caratteristiche tecniche di sicurezza, anche aggiornando la tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, a fronte di controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco", la relazione tecnica precisa che l’intento è quello di introdurre anche nel settore "prodotti antincendio non marcati CE" l'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), in modo da superare l'attuale regime dell'autorizzazione preventiva che viene attualmente utilizzata nell'omologazione dei prodotti. Ciò non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi in termini di imposta di bollo, atteso che, nello specifico, la SCIA non è assoggettata a imposta di bollo.

Quanto alla lettera d), la relazione tecnica ravvisa che la stessa non sia suscettibile di introdurre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né di arrecare una diminuzione di gettito. Il recupero dei costi sostenuti per l’attività di vigilanza sui prodotti rilevanti ai fini antincendio è, infatti, già svolta dall’amministrazione competente (Ministero dell'interno) attraverso le proprie articolazioni. La semplificazione, a tal proposito, potrà riguardare sia le modalità di pagamento da parte dei soggetti (privati), sia le modalità di escussione da parte dell’amministrazione. In ogni caso, la disposizione non prevede in alcun modo che le procedure di semplificazione che saranno introdotte potranno determinare una loro “perdita”.

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