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Sentenza Consiglio di Stato su prestazioni gratuite: i commenti di Inarsind e dei Geologi

Inarsind: pietra tombale sulla libera professione e sulla legalità. Peduto (Consiglio nazionale geologi): è una sentenza illogica e inspiegabile che non tiene in nessun conto dei principi del Codice Appalti

lunedì 9 ottobre 2017 - Redazione Build News

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“Appare sconcertante la sentenza del Consiglio di Stato del 3 ottobre 2017 n°4614, in cui si configura una corrispondenza tra il concetto di 'sponsorizzazione' e la gratuità delle prestazioni professionali.” Così Inarsind (Associazione di intesa sindacale degli architetti e ingegneri liberi professionisti italiani) commenta la sentenza n.4614/2017 della quinta sezione del Consiglio di Stato, secondo la quale il bando del Comune di Catanzaro che prevede incarichi professionali a titolo gratuito non è in contrasto con i principi concorrenziali (LEGGI TUTTO).

È incredibile che si possa asserire che una prestazione professionale, quale la redazione di un Piano strutturale, che richiede idonea preparazione tecnica nonché implica decisioni di assoluto rilievo che condizionano lo sviluppo del territorio e la sua conseguente valutazione in termini economici, possa essere resa gratuitamente in forma di “sponsorizzazione” da parte di un professionista.

Oltre alla non banale contraddizione con l’art. 36 della Costituzione italiana, tale provvedimento appare ancor più al di fuori della realtà in quanto pronunciato nel momento in cui: il Codice degli Appalti definisce l'obbligo di porre a base d'asta, per le gare relative alle prestazioni professionali, gli importi derivanti dall'applicazione del D.M. 17.06.2016, ANAC sta rivedendo le linee guida in applicazione del suddetto Codice con l'intento di normare gli affidamenti di qualsiasi entità, per evitare ogni possibile matrice di corruzione, ed in Parlamento si discute di equo compenso per i professionisti.

Il Consiglio di Stato sentenzia invece che è legittimo bandire un incarico con base d'asta 1 euro (più spese documentate fino ad un massimo di 250.000 euro), per una prestazione che determinerà la destinazione d'uso di un territorio, con le conseguenze economiche immaginabili, senza rilevare che ciò possa generare problematiche di tipo corruttivo.

Ci si domanda che valore si possa dare alla legge quando ci trova a passare dalla Deliberazione della Corte dei Conti in cui si parla di lavoro gratuito come “indiretto vantaggio economico […] che concorre ad aumentare il prestigio professionale”, alla sentenza del TAR che rileva invece che “offerte che appaiono “anormalmente basse rispetto ai lavori, alle forniture o ai servizi potrebbero basarsi su valutazioni o prassi errate dal punto di vista tecnico, economico o giuridico”, a quest’ultima sentenza del Consiglio di Stato, in un’alternanza di espressioni tra loro contraddittorie che contrastano palesemente con i principi costitutivi del nostro paese.

Le prestazioni oggetto del bando del Comune di Catanzaro, di cui alla sentenza n°4614, sono prestazioni professionali, esplicabili da soli iscritti agli Albi professionali in possesso di specifica preparazione tecnica, non si comprende quale “prodotto immateriale dal valore aggiunto” vada a vantaggio del professionista nel caso esplichi tali prestazioni a titolo gratuito.

Vi sono stati diversi casi celebri di sponsorizzazione, da parte di aziende private, di interventi di restauro di beni architettonici ed artistici ma vogliamo pensare che chi ha lavorato a quei restauri e progettato quei restauri sia stato adeguatamente compensato con il capitale versato dai privati, grazie al quale, gli stessi hanno potuto fruire di idonee agevolazioni fiscali.

Ben diverso è il caso in cui si voglia considerare il professionista stesso come lo “sponsor”, avere una sponsorizzazione significa, per il Committente, coprire i costi coperti con patrimonio di terzi non eliminare fisicamente i costi facendo lavorare gli altri gratuitamente; a questo punto, in nome di un vagheggiato risparmio, il prossimo passo, per equità, potrebbe essere quello di ricavare parte degli importi necessari sospendendo lo stipendio ai dipendenti della Committenza!

Il libero professionista è un lavoratore come tutti gli altri e non vi è alcuna ragione per cui debba operare gratuitamente, di questo passo in nome della presunta pubblicità che si guadagnerebbe lavorando i professionisti dovranno pagare per lavorare e stare contenti campando di beni “immateriali”.

Il mondo delle professioni ha da subito reagito fermamente, alzando la propria voce in un coro unanime contro questo provvedimento, che rappresenta un pericoloso precedente ed appare come la volontà di calare una pietra tombale sulla libera professione (e sull’indotto che questa coinvolge); se non resterà inascoltato l’appello lanciato alle istituzioni perché prendano posizione contro la Sentenza n°4614 sapremo che non è questo l’intento di chi ci governa.

GEOLOGI: SENTENZA SCONCERTANTE CHE NON TIENE CONTO DEI PRINCIPI DEL CODICE APPALTI. “La sentenza n. 4614/2017, con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato un pronunciamento del TAR Calabria relativo all’illegittimità di una gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di un euro, è sconcertante”, dichiara il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto.

“Una sentenza illogica e inspiegabile, – denuncia Peduto – che non tiene in nessun conto dei principi del Codice Appalti, il quale, non solo delinea un percorso mirando alla qualità del progetto, ma addirittura, nella versione emendata dal correttivo, stabilisce l’obbligo di utilizzare il Decreto Parametri per stabilire correttamente i compensi da porre a base di gara. Non possiamo essere assolutamente d’accordo con il merito delle motivazioni utilizzate per la sentenza, alcune delle quali riteniamo che siano addirittura infondate tenendo conto della normativa vigente: in particolare ai sensi del combinato disposto dei commi 8, 8 bis e 8 ter dell’articolo 24 del Dlgs 50/2016 sono vietate le prestazioni professionali a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica amministrazione, il pagamento del corrispettivo non può essere subordinato al finanziamento dell’opera, né possono essere previste, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o di rimborso”.

“È una sentenza pericolosissima, che potrebbe determinare coni d’ombra nel comportamento della Pubblica Amministrazione, soprattutto in relazione ad inquietanti e non meglio identificate altre utilità e lascio alla fantasia di ognuno immaginare le possibili degenerazioni derivanti dall’utilizzo di tale strumento” continua. “I Professionisti non possono assistere inermi ad una sentenza che lede la loro dignità ma anche i legittimi interessi dei cittadini e del Paese, pertanto nei prossimi giorni verificheremo insieme agli altri Presidenti della Rete delle Professioni Tecniche ogni utile azione da mettere in campo per rimediare a questa scellerata decisione” conclude il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

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