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Serramenti: ok sconto in fattura interventi per cui esisteva accordo vincolante prima del 17 febbraio

Da UNICMI i facsimili da utilizzare per ammettere allo sconto in fattura i lavori che avevano un accordo vincolante prima del 17 febbraio 2023

mercoledì 12 aprile 2023 - Alessandro Giraudi

serramenti_accordo

Unicmi (Unione Nazionale delle Industrie delle Costruzioni Metalliche dell'Involucro e dei serramenti) spiega che la Legge 11 aprile 2023, n. 38 di conversione del Decreto Blocca Cessioni (DL n. 11/2023), pubblicata sulla G.U. n. 85 dell’11/4/2023 e cogente da oggi 12 aprile 2023, “afferma che saranno ammessi allo sconto in fattura gli interventi in edilizia libera per ecobonus e bonus casa che posseggono:


1. Inizio lavori fisico prima del 17 febbraio 2023, attestato tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio.


In questa ipotesi, se non erano già stati versati acconti tramite bonifico parlante prima del 17 febbraio 2023, è necessario attestare che «l’avvio dei lavori» o «la stipula di un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori» siano avvenuti prima di questa data. Questa attestazione deve essere sottoscritta sia dal cliente sia dal serramentista, mediante 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rif. entrambi i Facsimili scaricabili dai Soci Unicmi).


oppure


2. Se l’inizio lavori fisico non è iniziato prima del 17 febbraio 2023, deve esserci almeno uno dei seguenti documenti:


a. Una fattura di acconto e relativo pagamento tramite bonifico parlante datati prima del 17 febbraio 2023;

b. un accordo vincolante tra le parti. Per “accordo vincolante tra le parti”, i consulenti legali UNICMI ritengono che possano valere: un preventivo sottoscritto “per accettazione” da parte dei clienti o, in alternativa, ad un classico contratto redatto in forma scritta e sottoscritto da entrambe le parti datati prima del 17 febbraio 2023

c. contratto di sconto in fattura o cessione del credito dal cliente al serramentista, firmato prima del 17 febbraio 2023.


Nei casi b) e c) riportati sopra, saranno però necessarie anche 2 dichiarazioni sostitutive di atto notorio (rif. entrambi i Facsimili scaricabili dai Soci Unicmi) con i quali, in uno il cliente attesta, e nell’altro il serramentista attesta che, sotto le proprie responsabilità penalmente rilevanti, antecedentemente al 17 febbraio 2023 esisteva “un accordo vincolante fra le parti ai sensi della conversione in legge del DL 11/2023” per la fornitura e posa in opera di serramenti con l’opzione di sconto in fattura. Invece, nel caso a) la doppia dichiarazione sostitutiva di atto notorio non è necessaria, ma è sufficiente, trattandosi di edilizia libera, un’unica dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal cliente in cui si attesti la data di inizio dei lavori e la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili (rif. Facsimile “PER CLIENTE” scaricabile dai Soci Unicmi).”


Leggi anche: “Legge Cessioni Crediti: esclusi dal blocco gli interventi in edilizia libera ante 16/02

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