Oggetto della sentenza n. 752/2016 del Consiglio di Stato (sezione quinta) è l’autorizzazione unica rilasciata alla Enervitabio Santa Reparata Società Agricola per la realizzazione nel territorio del Comune di Narbolia, in Provincia di Oristano, di un impianto serricolo fotovoltaico finalizzato oltre che alla coltivazione di prodotti agricoli alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Si tratta di un intervento di notevoli dimensioni il cui investimento di centinai di milioni di euro risulta essere finanziato dalla Winsun e China Development Bank.
I ricorrenti (Comitato spontaneo S’Arrieddu, Adiconsum Sardegna, un gruppo di cittadini locali e Italia Nostra) hanno impugnato a distanza di tempo i provvedimenti di autorizzazione dell’impianto a tutela di un interesse ambientale.
NESSUN PERICOLO PER L'AMBIENTE. Constatato che non ci sono pericoli per l'ambiente, il punto è rappresentato dall’annullamento statuito dal TAR Sardegna della convalida da parte della Regione per un’asserita mancanza di motivazione in ordine all’interesse pubblico che avrebbe dovuto giustificare la convalida dell’atto.
Il Consiglio di Stato ha evidenziato che “dalla sola lettura del provvedimento regionale di convalida risultano le motivazioni di interesse pubblico che sottendono il provvedimento”.
Infatti “A fronte di tali numerosi richiami all’interesse pubblico non sembra si possa sostenere che la Regione Sardegna non abbia dato conto delle ragioni di pubblico interesse sottese alla convalida”.
Secondo Palazzo Spada “l’atto di convalida è stato legittimamente adottato dall’amministrazione regionale e tale atto non è viziato sotto il profilo della rappresentazione dell’interesse pubblico ad esso sotteso”.
Ciò comporta la erroneità della sentenza del Tar Sardegna che per la sola ragione della mancanza di motivazione ha ritenuto illegittimo l’atto di convalida.
“La reviviscenza dell’atto di convalida che ha sanato il vizio di incompetenza degli atti adottati dal Comune – conclude il Consiglio di Stato - comporta la erroneità della statuizione resa dalla sentenza impugnata anche con riguardo agli atti del Comune di Narbolia annullati per un preteso vizio di incompetenza, malgrado fosse già stato sanato”.