Nel caso di realizzazione di un intervento integrato, consistente in quattro serre con impianto fotovoltaico integrato di potenza nominale 582,36 kW, è ineludibile l’autorizzazione unica regionale, in quanto le serre fotovoltaiche non sono in regime di edilizia libera e non sono edifici in senso normativo.
Lo ha precisato la Sezione Quarta del Consiglio di Stato nella sentenza n.3294/2023 pubblicata il 30 marzo.
“Si deve concludere che, non essendo applicabile la p.a.s. perché non si versa né nel caso di pannelli da installare su edifici propriamente intesi, né nelle altre ipotesi per essa previste, né tantomeno nei casi in cui basta una comunicazione di edilizia libera, era richiesto, all’epoca dei fatti, il titolo maggiore, ovvero appunto l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 d. lgs. 387/2003”, si legge nella sentenza.
La disciplina delle autorizzazioni in materia di impianti per la produzione di energie rinnovabili è contenuta nell’art. 12 del d. lgs. 387 del 2003, recante una disciplina speciale di settore volta a garantire la necessaria uniformità di trattamento delle varie fattispecie concrete.
L’installazione degli impianti fotovoltaici necessita dei seguenti titoli abilitativi: l’autorizzazione regionale di cui all’art. 12 del d. lgs. n. 387 del 2003, la p.a.s. di cui all’art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 28 del 2011 e la comunicazione di edilizia libera di cui all’art. 6, comma 11, del d. lgs. n. 28 del 2011.
In linea generale, la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento nonché le opere e le infrastrutture connesse sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione, ovvero, per impianti con potenza termica installata pari o superiore ai 300 MW, dal ministero dello sviluppo economico.
Costituiscono attività ad edilizia libera, e, perciò solo, assentibili, non tramite autorizzazione regionale, bensì mediante comunicazione al comune, le seguenti categorie di impianti fotovoltaici:
a) gli impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, che abbiano superficie non superiore a quella del tetto sui quali vengono realizzati e non ricadano in zona sottoposta a vincolo paesaggistico;
b) gli impianti realizzati su edifici esistenti o sulle loro pertinenze, con capacità di generazione compatibile con lo scambio sul posto.
La procedura abilitativa semplificata è stata, invece, prevista, per tutti gli impianti de quibus, fatta salva, però, la disciplina degli impianti soggetti a comunicazione di edilizia libera, nonché per le serre fotovoltaiche di potenza inferiore ad un megawatt elettrico.