In una nota rivolta alle Stazioni appaltanti, inviata anche ai 105 Ordini territoriali, il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) sottolinea l’illegittimità dell’applicazione di un ribasso rispetto ai corrispettivi fissati dal Decreto Parametri negli affidamenti diretti, e quindi sotto soglia, dei Servizi di Architettura e di Ingegneria. Illegittimità che deriva non solo dalla legge sull’Equo compenso, ma dallo stesso nuovo Codice dei Contratti che, a differenza del vecchio testo, considera inderogabile il Decreto parametri.
Nella nota si sottolinea che qualora la stazione appaltante, a seguito di apposita segnalazione, non dovesse adeguarsi al nuovo Codice e alla Legge sull’Equo compenso il CNAPPC, di concerto con l’Ordine competente per territorio si riserva di mettere in atto tutte le iniziative previste per la tutela di quest’ultima.
La lettera a Giorgetti, Salvini e Calderone
Ricordiamo anche la lettera inviata dal CNAPPC ai Ministri Giorgetti, Salvini e Calderone per sollecitare un intervento correttivo per uniformare i contenuti del nuovo Codice dei contratti alla Legge sull’Equo compenso, ed evitare così ambiguità interpretative, contenziosi, aumenti di spesa, rallentamento o paralisi totale degli affidamenti dei Servizi di Architettura e Ingegneria.
Anac: le retribuzioni devono essere commisurate alle prestazioni
In merito ai criteri da osservare per la determinazione dei corrispettivi dei servizi di ingegneria e di architettura, con l’Atto del Presidente 4146/2023, nato da una segnalazione dell’Osservatorio Bandi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, l'Anac ha affermato che le retribuzioni devono essere commisurate alle prestazioni e l’omissione dei livelli di progettazione non deve avere impatto sulla remunerazione del professionista. Secondo l'Autorità l’eventuale dubbio interpretativo in merito all’applicazione della Legge dell’Equo compenso, deve spingere le Stazioni Appaltanti a valutare con attenzione il criterio di selezione dell’offerta da inserire a base di gara e la legittimità della riduzione dell’importo a base di gara. Inoltre, occorre tenere presente che non è possibile richiedere al professionista prestazioni ulteriori rispetto a quelle poste a base di gara e che “qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori dal vincolo contrattuale” e semmai potrà costituire oggetto di successivo accordo tra le parti. Infine, Anac ribadisce che, sulla base dell’assetto risultante dal nuovo Codice dei contratti pubblici, va esclusa la possibilità di richiedere ai professionisti prestazioni in forma gratuita.
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