Fisco

Servizi di architettura e di ingegneria, in vigore dal 7 aprile le Linee guida Anac n. 1 aggiornate

Sono state pubblicate lo scorso 23 marzo nella Gazzetta ufficiale

lunedì 9 aprile 2018 - Redazione Build News

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Sono entrate in vigore sabato 7 aprile 2018 le Linee Guida Anac n. 1 - Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria - aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.69 del 23 marzo 2018 con la Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 dell'Autorità anticorruzione.

In occasione dell’entrata in vigore del d.lgs. 56/2017, l’Autorità ha ritenuto opportuno procedere all’aggiornamento delle Linee guida n. 1, al fine di tener conto delle modifiche normative introdotte dal citato decreto e di alcune osservazioni e richieste di chiarimenti pervenute dalle stazioni appaltanti e dai professionisti. Inoltre, nell’ottica di tendere all’adozione di testi unici integrati, organici e omogenei per materia, si è ritenuto opportuno recepire all’interno delle Linee guida anche i chiarimenti forniti con il Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2016.

L’aggiornamento è intervenuto a seguito di una consultazione pubblica che ha visto la partecipazione di 2 amministrazioni, 2 dipendenti pubblici, 6 associazioni di categoria, 3 società di ingegneria, 3 liberi professionisti e 2 altri soggetti, per un totale di 18 partecipanti.

Con riferimento alla necessità di tener conto delle modifiche apportate al d.lgs. 50/2016 ad opera del d.lgs. 56/2017, si evidenzia che quest’ultimo, per quanto di interesse per le Linee guida in questione, ha in primo luogo ampliato l’ambito oggettivo dei servizi di cui all’art. 3, comma 1, lett. vvvv), del codice, ricomprendendo tra gli stessi anche l’attività del direttore dell’esecuzione; pertanto, nell’elenco descrittivo delle prestazioni oggetto della Linee guida è stato aggiunto l’incarico di direzione dell’esecuzione (cfr. Parte II, punto 1.1., Parte IV, punto 1.1. e punto 2.2.1), esplicitamente richiamato, a seguito del correttivo, agli artt. 31 e 157 del codice tra i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria.

Per effetto dell’abrogazione dell’art. 5 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ad opera dell’art. 217, co. 1, lett. dd), del codice, come integrato dal decreto correttivo, sono stati modificati i punti. 2.1. e 2.2. della Parte III, nella parte in cui richiamavano il rispetto delle previsioni di cui all’art. 9, comma 2, penultimo e ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Inoltre, il decreto correttivo ha apportato alcune modifiche all’art. 59, comma 1, del codice, prevedendo ulteriori fattispecie contrattuali per le quali è consentito, in via eccezionale, il ricorso all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione di lavori pubblici; tali modifiche sono state recepite alla Parte II, punto 5.1. Con il d.lgs. 56/2017 sono stati introdotti anche due nuovi commi all’art. 59 (1-bis e 1-ter) che disciplinano la possibilità di ricorrere all’affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione per gli appalti di lavori in cui la componente tecnologica o innovativa assume carattere prevalente e le modalità di attuazione della stessa. Nelle Linee guida la modifica è stata recepita alla Parte II, punto 5.2., con il quale sono, altresì, fornite indicazioni operative in relazione alla valutazione delle prevalenza e all’adozione della determina a contrarre.

Si è ritenuto di inserire, accanto alla rotazione degli inviti, anche quella degli affidamenti, in conformità alle modifiche apportate dal decreto correttivo all’art. 36, commi 1 e 7, nonché alle linee guida n. 4 come aggiornate.

In attuazione delle modifiche introdotte dal correttivo all’art. 32, co. 2, del codice, con riferimento alla determina a contrarre in forma semplificata, è stata modificata la Parte IV, punto 1.3.2, richiamando il contenuto della determina medesima. La modifica introdotta nelle Linee guida recepisce anche la precisazione inserita dal decreto correttivo all’art. 36, co. 2, lett. b), del codice circa la non obbligatorietà in caso di affidamento diretto della previa consultazione di due operatori economici.

PROCEDURE DI AFFIDAMENTO. Per quanto concerne le procedure di affidamento, il decreto correttivo, modificando l’art. 157, co. 2, del codice, ha sancito l’applicabilità anche all’affidamento degli incarichi di servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e altri servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro, delle procedure di gara di cui alla Parte II, Titoli III e IV del codice, in luogo del ricorso esclusivo alla procedura aperta o ristretta; è stato, quindi, modificata la Parte IV, punto 2.1.1., delle Linee guida, inserendo il richiamo a tutte le procedure di gara di cui sopra.

Un ulteriore aggiornamento alle Linee guida è stato introdotto alla Parte IV, punto 2.2.3.4., per tener conto della nuova formulazione dell’art. 47, co. 2, del codice che richiama espressamente anche i consorzi stabili di società di professionisti o di società di ingegneria, esplicitando le modalità per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione alla gara definite dalla norma.

Infine, il decreto correttivo ha introdotto alcune modifiche in relazione alla validazione dei progetti, specificando che nel bando e nella lettera di invito devono essere indicati gli estremi della validazione del progetto e non più, genericamente, l’intervenuta verifica (art. 26, co. 8) e disciplinando la tempistica della validazione dei progetti redatti dall’affidatario di un appalto integrato (art. 26, co. 8-bis); è stata, pertanto, adeguata alle novellate disposizioni normative la Parte VII, punto 1.3. e punto 1.5.

Per quanto concerne le indicazioni di cui al Comunicato del Presidente dell’Autorità, si evidenzia che le stesse sono state recepite nella Parte IV, punto 2.2.2.4; trattasi di specifiche in relazione a tipologie di servizi che sono da ritenersi idonei ai fini della dimostrazione dei requisiti di partecipazione in termini di fatturato e di servizi svolti, e che possono aumentare le possibilità di qualificazione dei concorrenti ampliando la platea dei possibili partecipanti alla procedura di gara. Possono, altresì, essere utili indicazioni per la stazione appaltante nell’attività di verifica dei requisiti, che possono contribuire a ridurre le possibilità di contenzioso.

Infine, si è reso necessario modificare il punto 1.7, della Parte VI, per recepire il tetto massimo per il punteggio economico fissato dal legislatore con l’introduzione ad opera del correttivo del comma 10-bis dell’art. 95 del codice. Il tetto massimo fissato, superiore a quello indicato nelle Linee guida, ha reso necessario, al fine di garantire una corretta definizione dei punteggi medesimi in sede applicativa, un adeguamento anche degli altri punteggi; si è fatta attenzione a non comprimere eccessivamente i criteri ai quali era già stato assegnato un punteggio basso.

ESTESO L’AMBITO SOGGETTIVO DI PARTECIPAZIONE DEL GEOLOGO. Altri aggiornamenti delle Linee guida si sono resi necessari per chiarire la portata di alcune norme e/ indicazioni delle Linee guida medesime, su segnalazioni pervenute dagli stakeholders.

In particolare, alla Parte II, punto 3, è stato esteso l’ambito soggettivo di partecipazione del geologo all’interno della struttura di progettazione stabilendo, in analogia a quanto previsto per i requisiti di partecipazione in termini di organico, che lo stesso possa essere anche un dipendente o un consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all’albo professionale e munito di partiva IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA. Sulla base del medesimo principio, e per evitare discriminazioni tra società di ingegneria e professionisti singoli e associati, è stata riconosciuta la possibilità per quest’ultimi di ricomprendere tra le unità minime di tecnici le stesse figure previste per le società di ingegneria. Ritenendo che le tipologie di figure idonee a qualificare l’operatore economico alla partecipazione alla gara non possono essere diverse da quelle che poi andranno ad eseguire la prestazione, anche per l’elenco dei professionisti responsabili dell’espletamento dei vari servizi si è fatto richiamo alle medesime figure professionali ritenute idonee per la dimostrazione del requisito dell’organico medio e del numero di unità minime di tecnici di cui alla Parte IV, punti 2.2.2.1, lettere d) ed e).

Alla Parte II, punto 4, è stato specificato che «La stazione appaltante verifica che la polizza di responsabilità civile professionale del progettista esterno copra i rischi derivanti anche da errori o omissioni nella redazione del progetto esecutivo o definitivo che abbiano determinato a carico stessa nuove spese di progettazione e/o maggiori costi». La riformulazione del punto è apparsa necessaria per una maggiore chiarezza, per evitare che le stazioni appaltanti possano richiedere, in analogia a quanto avveniva in passato in applicazione dell’art. 111 del d.lgs. 163/2006, una polizza di responsabilità civile professionale specifica per l’attività oggetto di affidamento, atteso l’obbligo già esistente in capo ai professionisti di dotarsi di polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale, a carico degli stessi professionisti come precisato all’art. 24, co. 4 del codice.

Sulla base delle richieste degli operatori del mercato, si è ritenuto, altresì, opportuno richiamare la previsione di cui all’art. 36, co. 5, del codice che prevede, in caso di ricorso alla procedura negoziata, la verifica dei requisiti solo sull’aggiudicatario, specificando che tale verifica deve riguardare anche quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito. È stato, pertanto, inserito alla Parte III, il punto 1.3.

In un’ottica di semplificazione delle Linee guida, alla Parte IV, punto 2.2.3.1. è stata eliminata la precisazione «La distribuzione delle quote tra mandataria e mandanti è stabilita direttamente dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara», in virtù di analoga previsione introdotta dal decreto correttivo all’art. 83, co. 8, del codice, ritenendo che il richiamo della norma medesima ai soggetti di cui all’art. 45, co. 2, lett. d), e), f) e g), sia da ritenersi applicabile anche ai soggetti di cui all’art. 46, co. 1, lett. e) ed f).

Per quanto concerne la Parte VII, relativa alla verifica e validazione della progettazione, oltre ad alcuni interventi volti a rendere pienamente coerente il testo del punto 1.6. con le indicazioni di cui alla tabella relativa ai soggetti abilitati a effettuare la verifica e alla precisazione del settore IAF di riferimento ai fini della certificazione di qualità (EA34), si è proceduto ad ampliare le tipologie di servizi utilizzabili ai fini della dimostrazione del requisito del fatturato (punto 2.3., lett. a.), ricomprendendo anche i servizi di progettazione e di direzione lavori, in analogia a quanto già previsto per i servizi di punta (punto 2.3., lett. b.). Tale modifica, richiesta da diversi partecipanti alla consultazione, consente di conseguire più facilmente la qualificazione per la partecipazione alle procedure di gara, consentendo l’ingresso nel mercato anche di operatori che svolgono prevalentemente attività di progettazione o di direzione lavori.

Sempre sulla base delle richieste pervenute dagli stakeholders, l’orizzonte temporale di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di fatturato e dei servizi svolti, è stato uniformato a quello previsto per i servizi di ingegneria e architettura, attesa l’applicazione alle procedure di affidamento dei servizi di verifica delle regole previste per l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura (cfr. Parte Vii, punto 2.2.).

La delibera n. 138 del 21 febbraio 2018

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