L'Autorità nazionale anticorruzione ha emanato la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015 contenente le attesissime nuove linee guida sui servizi di architettura e ingegneria, frutto dell'aggiornamento e della revisione della determinazione del 7 luglio 2010, n. 5, con l’obiettivo di tenere conto di alcune criticità segnalate dagli operatori del settore nel corso del tavolo tecnico e della consultazione pubblica svoltasi nel 2014, nonché dell’intervenuta modifica al sistema per la determinazione dei compensi da porre a base di gara ad opera del nuovo d.m. del 31 ottobre 2013, n. 143.
Le nuove linee guida, anche alla luce degli orientamenti contenuti nelle direttive europee, attualmente in fase di recepimento, affrontano alcuni aspetti critici, ed in particolare quelli relativi alle difficoltà di accesso al mercato da parte dei giovani professionisti e degli studi di minore dimensione, collegate ad alcune norme, particolarmente restrittive, previste dal D.p.r. 10 dicembre 2010, n. 207 in materia di fatturato ed organico minimo necessari per la partecipazione alle procedure di gara, e al fenomeno dei ribassi eccessivi.
Nelle nuove Linee guida, l’Autorità evidenzia la necessità che le procedure siano tese a selezionare progetti di qualità, mediante l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – da considerarsi il sistema di riferimento per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura – ed il rispetto dei parametri fissati nel citato decreto ministeriale.
I principali obiettivi regolatori delle nuove Linee guida consistono:
a) nel fornire la corretta lettura delle norme previste dal Codice e dal Regolamento finalizzata a favorire la partecipazione alle procedure di affidamento del più ampio numero di soggetti;
b) nel superamento delle criticità connesse al fenomeno dei ribassi eccessivi mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e degli altri strumenti previsti dal Codice per la selezione di offerte di qualità: riparametrazione, soglie di sbarramento, formula dell’Allegato M.
In sede di tavolo tecnico e di consultazione pubblica sono state formulate una serie di ipotesi e proposte che però non hanno trovato accoglimento da parte dell’Autorità. Più in particolare, tali ipotesi e proposte facevano riferimento: 1) alla possibilità di disporre l’esclusione automatica delle offerte anomale anche per gli appalti di importo superiore 100.000 euro; 2) alla possibilità di presentare offerte in rialzo rispetto alla base d’asta, secondo il meccanismo del “minimo rialzo”; 3) alla sospensione per 5 anni dell’internalizzazione dei servizi (ovvero obbligo di esternalizzazione degli stessi) in relazione a quanto previsto dall’art. 90, del Regolamento; 4) alla necessità di applicare l’art. 266, del Regolamento che impone alle stazioni appaltanti di fissare nel bando di gara un limite al ribasso sul prezzo.
CNAPPC: “SEGNALE POSITIVO PER I PROGETTISTI ITALIANI”. “E’ sicuramente un segnale positivo per i progettisti italiani lo sforzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione teso a riportare l’attenzione sulla qualità dell’offerta e della professionalità in luogo dei meri requisiti economici e di consistenza dello studio professionale”, ha commentato il Consiglio nazionale degli architetti (Cnappc).
“Recependo numerose osservazioni del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e della Rete delle Professioni Tecniche, l’Autorità – ha aggiunto il Cnappc - ha, di fatto, segnato un importante passo nella direzione di privilegiare l’apertura del mercato della progettazione, la sua trasparenza e competitività, nonché la possibilità di valorizzare i giovani talenti.”
“Non vi è alcun dubbio – prosegue il comunicato - che il quadro di riferimento sia ancora molto complesso e caratterizzato dalla pessima legislazione vigente, così come che vi sia l’urgenza di una riforma a tutto campo della normativa del settore dei lavori pubblici. Contiamo nel fatto di aver trovato nel presidente dell’Autorità, Raffaele Cantone e nel consigliere, dottor Michele Corradino interlocutori competenti e fortemente determinati nell’affermare che la lotta ai fenomeni corruttivi passa attraverso la trasparenza delle procedure pubbliche e la valorizzazione della qualità progettuale.”
“Ribadiamo - al di là di una puntuale analisi del documento - l’apprezzamento per i contenuti delle nuove Linee guida – concludono gli architetti italiani - e ci auguriamo che esse siano il punto di partenza per la elaborazione di un moderno ed efficace nuovo sistema di riferimento normativo nel settore dei lavori pubblici.”
INQUADRAMENTO GENERALE. Le nuove Linee guida ricordano anzitutto che, da un punto di vista operativo, una volta stabilite la classe/i e la categoria/e di appartenenza dei servizi da affidare, sono necessarie tre operazioni:
- la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara;
- la determinazione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara;
- la specificazione – nel caso la gara si svolga mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – del contenuto dell’offerta da presentare, ai fini della dimostrazione della professionalità e della adeguatezza dell’offerta.
Per quanto riguarda il primo punto, al fine di determinare l’importo del corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, ivi compreso l’appalto c.d. “integrato”, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria). In proposito, si sottolinea che, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 9, ultimo periodo, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il corrispettivo non deve determinare un importo a base di gara superiore a quello derivante dall’applicazione delle tariffe professionali previgenti.
Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara (art. 264, co. 1, lett. d), del Regolamento). Ciò permetterà ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell’importo fissato, l’assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo, permettendo al contempo di accertare che il procedimento non produca tariffe superiori a quelle derivanti dal sistema precedente.
Per la seconda operazione – definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara – si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 143/2013 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie, in quanto: i) il requisito professionale da possedere è costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; ii) l’entità del predetto requisito è determinata applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, tra il valore minimo e quello massimo previsti dal Regolamento.
La medesima necessità di identificazione sussiste anche per la terza operazione: la determinazione della migliore professionalità o della migliore adeguatezza dell’offerta. E ciò perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili tramite le classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l’intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti.
In relazione all’affidamento delle attività di supporto alla progettazione, le nuove Linee guida ricordano che le stesse possono attenere ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La “consulenza” di ausilio alla progettazione di opere pubbliche nel quadro normativo nazionale non è contemplata; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista; tra l’altro, l’art. 91, co. 3, del Codice vieta espressamente il subappalto delle attività di progettazione, nei limiti di cui al medesimo comma, precisando che, resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
Al responsabile del procedimento è affidata la responsabilità, la vigilanza ed i compiti di coordinamento sull’intero ciclo dell’appalto (progettazione, affidamento, esecuzione), affinché esso risulti condotto in modo unitario, in relazione ai tempi ed ai costi preventivati. In particolare, in materia di progettazione, al responsabile unico del procedimento è demandato il compito di redigere il documento preliminare alla progettazione e di coordinare le attività necessarie alla redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Pertanto, gli eventuali soggetti esterni individuati possono supportare il responsabile unico del procedimento nelle sue attività di coordinamento e vigilanza sulla progettazione, fermo rimanendo che la progettazione è compito di esclusiva competenza del progettista. E’ consentito, invece, l’affidamento di attività a supporto del responsabile del procedimento, con le modalità già indicate dall’Avcp nella determinazione n. 3/2004.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO SUPERIORE A 100.000 EURO. Nelle nuove Linee guida si ricorda che l’art. 263, co. 1, del Regolamento stabilisce i requisiti da richiedere ai partecipanti alle procedure di affidamento di servizi tecnici di importo superiore a 100.000 euro. In particolare, l’adeguata esperienza nello svolgimento di servizi analoghi è provata con riferimento:
a) al fatturato globale per servizi di cui all’art. 252, del Regolamento espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, per un importo variabile tra 2 e 4 volte l’importo a base di gara;
b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all’art. 252, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie;
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all’art. 252, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell’affidamento;
d) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico.
In base all’attuale formulazione dell’art. 253, co. 15-bis, del Codice, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. La disposizione di cui all’art. 253, co. 15-bis, del Codice, incide, quindi, sui requisiti indicati alle lett. a) e d) dell’art. 263, del Regolamento, consentendo di valutare il fatturato globale per servizi espletati in un arco temporale decennale (nei migliori 5 anni del decennio precedente), in luogo del periodo quinquennale, nonché di considerare l’organico medio annuo del personale tecnico utilizzato su base quinquennale (nei migliori tre anni del quinquennio precedente) in luogo del periodo triennale previsto dal Regolamento.
Con riferimento ai requisiti di fatturato, si ricorda che, relativamente agli appalti di servizi e forniture, la giurisprudenza amministrativa e l’Avcp hanno sempre indicato come congruo e proporzionato un requisito non superiore al doppio dell’importo a base di gara. Si ritiene che tale indirizzo sia estendibile anche al requisito di fatturato cui all’art. 263, co. 1, lett. a), del Regolamento. In sostanza, si considera congruo fissare un fatturato in misura pari al doppio dell’importo a base di gara, fermo restando che, ai sensi dell’art. 41, co. 2, del Codice, eventuali requisiti più stringenti devono essere debitamente motivati in relazione a specifiche e circostanziate esigenze, e non possono essere in ogni caso superiori al limite di 4 volte l’importo della gara (corrispondente all’estremo superiore previsto dalla lett. a). Tale indicazione è anche coerente con l’art. 58, par. 3, comma 2 e con il considerando 83, della direttiva 2014/24/UE, secondo cui il requisito non dovrebbe di norma superare, al massimo, il doppio del valore stimato dell’appalto, salvo in circostanze debitamente giustificate. Circostanze che – secondo il la norma e il considerando richiamati – potrebbero attenere, ad esempio, agli alti rischi connessi alla esecuzione dell’appalto o al fatto che la sua tempestiva e corretta realizzazione è di fondamentale importanza in quanto costituisce un presupposto necessario per l’esecuzione di altri appalti. Questo è certamente il caso della progettazione delle opere.
Ai fini della dimostrazione dei requisiti occorre rilevare che il Regolamento, pur richiamandosi ad importi dei lavori di entità in genere particolarmente elevata, si riferisce genericamente a servizi di cui all’art. 252, ovvero a «servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria anche integrata e gli altri servizi tecnici concernenti la redazione del progetto preliminare, del progetto definitivo ed esecutivo nonché le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione». Nella generica definizione è ragionevole ritenere che siano ricompresi anche gli studi di fattibilità relativi ad opere pubbliche realizzate, anche tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione che abbia condotto alla realizzazione di un’opera pubblica o di pubblico interesse.
Pertanto, il requisito in argomento non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori.
Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare (cfr. exmultis, Avcp, parere di precontenzioso del 13 febbraio 2014, n. 33). Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.4 A tale fine, è necessario che nel bando sia richiesto ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione alla gara l’elenco dei lavori per i quali hanno svolto servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, anche integrata, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Per quanto riguarda gli appalti di progettazione ed esecuzione dei lavori, occorre chiarire che l’“approvazione” richiamata dall’art. 263, co. 2, del Regolamento ai fini dell’individuazione dei servizi valutabili, si riferisce all’approvazione da parte della stazione appaltante come definita dagli artt. 168 e 169, del medesimo Regolamento. Per i progetti affidati da committenti privati, l’approvazione potrebbe essere riferita alla concessione del titolo autorizzativo da parte dell’ente pubblico competente (es. concessione edilizia rilasciata dal Comune).
Per quanto riguarda le unità facenti parte dell’organico medio annuo, da fissarsi in misura variabile tra 2 e 3 volte le unità stimate nel bando di gara, la norma deve essere interpretata alla luce di quanto previsto dall’art. 90, co. 1, lett. d), del Codice, ai sensi del quale è ammessa la partecipazione alle gare di liberi professionisti (singoli o associati), i quali, proprio in virtù loro natura giuridica, non dispongono di un organico di personale/tecnici. Al citato requisito dell’organico deve, pertanto, essere necessariamente data una lettura in ragione della tipologia diversa tipologia di soggetti partecipanti alla gara. Il requisito va dunque inteso come organico medio annuo negli ultimi tre anni per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) e come possesso delle unità minime stimate nel bando per i liberi professionisti. Questi ultimi potranno raggiungere il numero di unità fissate nel bando di gara mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.
Si evidenzia alle stazioni appaltanti la necessità di effettuare un’attenta valutazione in ordine alle unità minime richieste ai concorrenti. Tale analisi deve essere volta a bilanciare opportunamente l’esigenza di avere un organico idoneo per l’espletamento dell’incarico con la necessità di garantire la più ampia partecipazione alla gara.
Va ricordato, infine, che, qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione, ai sensi dell’art. 52, del regio decreto del 23 ottobre 1925, n. 2537, è riservata ai laureati in architettura (Cons. St., sez. VI, 11 settembre 2006, 5239).
CLASSI, CATEGORIE E TARIFFE PROFESSIONALI. Ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, si ritiene che i criteri da adottare debbano essere analoghi a quelli già forniti con la precedente determinazione Avcp n. 5/2010. Pertanto, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.
Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15).
Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 143/2013, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.
In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l’esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare.
In particolare, per le opere di edilizia ospedaliera, identificate dal d.m. 143/2013, nella categoria E.10, deve essere indicata la corrispondenza con le opere precedentemente classificate dalla l. 143/1949 quali I/d (alla quale erano ascrivibili in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica); si osserva, invece, come, in base alla classificazione di cui alla tabella dell’art. 14 della l. 143/1949 gli ospedali risultassero riconducibili anche alla classe e categoria I/c, con una valutazione circa la complessità delle opere da ritenersi da tempo superata.
Nella determinazione Avcp n. 5/2010, tale questione è stata già affrontata, evidenziando come «molte stazioni appaltanti, in passato, hanno interpretato l’articolo 14, della legge n. 143/1949, in modo discutibile, per ridurre i corrispettivi di progettazione al di sotto dei minimi tariffari allora inderogabili. Per esempio gli ospedali sono stati considerati come appartenenti alla classe I categoria c) e non alla categoria d) [….]. Pertanto, nei bandi occorre precisare che i requisiti sono dimostrati, oltre che con progetti valutati dalle stazioni appaltanti classe I categoria d), anche sulla base di progettazioni di opere che le stazioni appaltanti hanno considerato appartenenti alla classe I, categoria c)».
Tale criterio deve ritenersi esteso, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione, anche ad altre categorie di opere, evidenziando come, in caso di incertezze nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.
Infine, si ricorda, alla luce delle disposizioni intervenute, l’obbligo per le stazioni appaltanti di determinare i corrispettivi per i servizi di ingegneria e architettura applicando rigorosamente le aliquote di cui al d.m. 143/2013; tale determinazione deve risultare da un quadro analitico delle prestazioni da affidare e dei corrispettivi da porre a base di gara. Ciò, oltre che per evidenti motivi di consentire la formulazione di offerte congrue ed adeguatamente valutate da parte dei concorrenti, anche per evitare che una sottostima dell’importo dei servizi da affidare sia elusiva delle soglie di importo previste dal Codice e dal Regolamento per il ricorso procedure più rigorose imposte dalla corretta determinazione dell’importo da porre a base di gara.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. Per gli affidamenti superiori a 100.000 euro il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come espressamente indicato all’art. 266, del Regolamento, appare il più idoneo a garantire una corretta valutazione della qualità delle prestazioni offerte dagli operatori economici. La stessa premessa al Regolamento, recita, tra l’altro, che «Ritenuto che, in relazione all’articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione applicabile per l’affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, sia necessaria in quanto trattasi di specifici servizi che richiedono una valutazione dell’offerta non limitata al solo elemento prezzo ma estesa anche ad elementi relativi all'aspetto tecnico dell’offerta e che la disposizione trova copertura normativa di rango primario nell’articolo 81, comma 1, del codice, attuativa degli articoli 55 e 53, rispettivamente della direttiva 2004/17/CE e 2004/18/CE, che fa salve disposizioni, anche regolamentari, relative alla remunerazione di servizi specifici».
Tale criterio è visto con favore anche dal legislatore comunitario che, con l’art. 67, della direttiva 2014/24, incoraggia l’utilizzo del c.d. criterio del miglior “rapporto qualità/prezzo”.
Uno degli aspetti controversi dell’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, o miglior rapporto qualità/prezzo secondo la nuova direttiva, era legato all’esperienza pregressa, elemento ascrivibile ai requisiti di natura soggettiva da valutarsi in sede di ammissione a cui la giurisprudenza ha via via attribuito anche connotati di tipo “oggettivo” con possibilità, quindi, di una sua valutazione anche in sede di aggiudicazione.
Con particolare riferimento ai servizi di ingegneria, tale ultima interpretazione trovava già conferma nella previsione contenuta all’art. 266, co. 1, lett. b), n.1), del Regolamento, secondo cui l’offerta tecnica deve essere documentata da «un numero massimo di tre servizi relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento». Un’ulteriore conferma viene dalla nuova direttiva 2014/24, che, al considerando 94, ammette espressamente tale possibilità, ribadita poi dall’art. 67, co. 2, lett. b). Si ritiene, quindi, che eventuali criteri di valutazione tecnica connessi all’esperienza passata siano ammissibili anche nel caso dei servizi tecnici, sempreché abbiano un’influenza diretta sull’offerta e siano connessi all’oggetto della prestazione.
AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO. L’art. 91, co. 2, del Codice stabilisce principi e regole per l’affidamento degli appalti di importo inferiore a 100.000 euro. L’obbligo di rispettare i principi generali richiamati, quali il principio di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, viene infatti indirizzato allo svolgimento di una procedura, ancorché negoziata (cfr. art. 57, co. 6, del Codice), da svolgere tra soggetti scelti sulla base di informazioni desunte dal mercato, relative alle loro caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, e invitando almeno cinque concorrenti, salva la facoltà della stazione appaltante di utilizzare le ordinarie procedure aperte o ristrette. Ai sensi dell’art. 57, co. 6, del Codice, inoltre, la selezione degli operatori economici deve avvenire nel rispetto dei principi di concorrenza e rotazione.
Ulteriori indicazioni sono poi fornite dall’art. 267, del Regolamento. In primo luogo la disposizione stabilisce che la scelta dei soggetti da invitare deve avvenire tramite gli elenchi di operatori economici, all’uopo costituiti, ovvero sulla base di indagini di mercato finalizzate al singolo affidamento, assicurando il pieno rispetto del principio di rotazione (cfr. comma 2).
Per espressa previsione dell’art. 267, co. 3, nel rispetto del principio di trasparenza, è necessario che all’istituzione dell’elenco di operatori economici consegua un’adeguata pubblicità, secondo le modalità di cui all’art. 124, co. 5, del Codice, mediante un avviso contenente criteri e requisiti per la formazione dell’elenco stesso, quali, a titolo esemplificativo:
- il richiamo a quanto disposto dall’art. 253, del Regolamento, che vieta la partecipazione del professionista singolarmente e come componente di un raggruppamento di professionisti, nonché la contemporanea partecipazione a più di un raggruppamento;
- il principio della rotazione nella scelta dei nominativi inseriti nell’albo, ai quali rivolgere la richiesta di offerta;
- il divieto di cumulo degli incarichi al di sopra di un certo importo totale;
- la correlazione dell’esperienza pregressa richiesta al professionista con le tipologie progettuali previste dall’amministrazione, così come individuate in sede di programmazione, in modo che le professionalità richieste rispondano concretamente alle classi e categorie dei lavori da realizzare.
Nell’avviso le stazioni appaltanti indicano l’articolazione dell’elenco sulla base delle classi e categorie dei lavori da progettare e le fasce di importo in cui si intende suddividere l’elenco; nell’avviso può essere richiesto anche un requisito minimo dell’esperienza pregressa relativo alla somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie in cui si intende suddividere l’elenco. Le stazioni appaltanti devono poi prevedere l’aggiornamento periodico degli elenchi, adottando, in ogni caso, forme di pubblicità adeguate, in modo che risulti garantito ai professionisti in possesso dei prescritti requisiti il diritto di iscriversi all’elenco stesso, senza limitazioni temporali.
Anche l’indagine di mercato deve essere svolta previo avviso, da pubblicarsi secondo le medesime modalità dell’elenco degli operatori. Qualora non si intenda invitare tutti coloro che sono in possesso dei prescritti requisiti presenti nell’elenco o individuati tramite indagine di mercato, la selezione dei soggetti deve avvenire, previa indicazione del numero di soggetti da invitare, con modalità di scelta oggettive, non discriminatorie e proporzionali, quali la rotazione e il sorteggio.
Nella scelta degli operatori economici da invitare, sia essa effettuata mediante l’elenco o tramite indagini di mercato, si ricorda la grande importanza del rispetto dei principi generali richiamati dall’art. 267, co. 2, del Regolamento: trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. Pertanto, nell’avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante che consentano al professionista – tramite un elenco delle prestazioni effettuate negli anni precedenti ? la dimostrazione del possesso di una esperienza professionale adeguata alla tipologia e all’importo dell’incarico. L’art. 267, co. 9, prevede che la scelta dell’affidatario debba essere resa nota mediante la pubblicazione dell’esito della selezione sui siti informatici di cui all’art. 66, co. 7, del Codice, entro un termine non superiore a quello indicato nell’art. 65, co. 1, del Codice.
Gli incarichi di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati secondo la procedura di cui all’art. 125, co. 11, del Codice (cfr. art. 267, co. 10, del Regolamento e per la sua interpretazione la determinazione Avcp n. 8/2011). In questo caso, il ribasso sull’importo della prestazione viene negoziato fra il responsabile del procedimento e l’operatore economico cui si intende affidare la commessa, sulla base della specificità del caso.