Fisco

Servizi di ingegneria e architettura, da Anac chiarimenti sulla determinazione dei corrispettivi

Il Codice Appalti lascia alle stazioni appaltanti un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara, che deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere

martedì 28 giugno 2022 - Redazione Build News

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“L’art. 24, comma 8 del Codice non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara; corrispettivo che, per quanto riguarda le spese e gli oneri accessori di cui all’art. 5 del DM 17 giugno 2016, deve essere individuato forfettariamente con il solo limite del divieto di superare gli importi massimi determinati in base a specifiche soglie percentuali commisurate all’importo delle opere”.

Lo ha stabilito l'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera n. 267 del 7 giugno 2022 (in allegato).

Con una istanza un ingegnere ha contestato la congruità dell’importo posto a base di gara in quanto «nella determinazione del corrispettivo a base di gara non sono state considerate le “spese ed oneri accessori” di cui all’art. 5 del decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016». Secondo l’istante la Stazione appaltante, stabilendo l’importo complessivo forfettario di euro 722,15 per le spese e gli oneri accessori, avrebbe colpevolmente disapplicato la disposizione di cui al D.M. sopra menzionato, con la conseguenza che l’importo a base di gara sarebbe errato e dovrebbe essere rideterminato in modo corretto.

La Stazione appaltante, a confutazione delle suesposte contestazioni, ha evidenziato che la normativa in materia di definizione dei corrispettivi da porre a base di gara per gli affidamenti dei contratti di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria è stata pedissequamente rispettata e che il calcolo del corrispettivo forfettario in contestazione tiene conto di alcune circostanze oggettive quali, nel caso di specie, il fatto che le attività da svolgersi non contemplano spese per recarsi presso l’area di cantiere e che le nuove modalità organizzative, determinate dall’emergenza Covid 19, prevedendo ormai l’utilizzo sistematico delle piattaforme informatiche per le comunicazioni a distanza, l’invio dei file e le riunioni di coordinamento, hanno permesso un forte abbattimento di varie tipologie di spese legate agli spostamenti per le varie commesse.

L'Anac rileva che l’art. 5 del DM 17 giugno 2016 (recante “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”), in ordine alle “spese e oneri accessori” stabilisce che «L'importo delle spese e degli oneri accessori è stabilito in maniera forfettaria; per opere di importo fino a euro 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25 per cento del compenso; per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10 per cento del compenso; per opere di importo intermedio in misura non superiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare».

La norma in questione non pone alcun problema interpretativo posto che tratteggia con chiarezza la regola generale, secondo cui le spese in discussione sono stabilite in maniera forfettaria, provvedendo poi ad individuare le soglie di importo delle opere oggetto dell’attività di progettazione al solo fine di porre dei limiti massimi di liquidazione di siffatte spese.

Secondo il Consiglio di Stato «la disposizione è chiara nell’imporre alle stazioni appaltanti di utilizzare i corrispettivi previsti dalle tabelle ministeriali solo quale parametro iniziale del calcolo del compenso da porre a base di gara, con possibilità di apportare riduzioni percentuali giustificate dalle ragioni che esse potranno discrezionalmente sviluppare. […] In sostanza, il dato normativo inclina nel senso di escludere che i corrispettivi posti dalle tabelle ministeriali costituiscano “minimi tariffari inderogabili” (…) se, infatti, è vero, come da questi evidenziato nelle memorie depositate in atti, che in questa sede non si discute delle tariffe professionali, ma dei corrispettivi posti a base di gara quali indicati nelle tabelle ministeriali, è indubbio che la conseguenza ultima cui conduce la tesi degli appellati è quella di reintrodurre, per via indiretta, nuovi “minimi tariffari inderogabili” corrispondenti a quelli indicati nelle tabelle ministeriali» (sez. V, 29.3.2019 n. 2094).

Anche per l’Autorità «le stazioni appaltanti possono derogare all’obbligo di determinare il corrispettivo a base di gara mediante applicazione delle tabelle di cui al decreto del Ministro della giustizia del 17 giugno 2016», ancorché «solo in presenza di una motivazione adeguata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all’importo determinato sulla base delle tabelle medesime, che rappresenta in ogni caso il parametro di riferimento per la stazione appaltante» (Comunicato del Presidente 3 febbraio 2021).

Dunque, l’art. 24, comma 8 del Codice dei contratti non sancisce l’obbligo inderogabile per le stazioni appaltanti di trasporre negli avvisi di gara i corrispettivi indicati nelle tabelle ministeriali, ma lascia loro un ragionevole margine di discrezionalità, purché puntualmente motivato, nello stabilire il corrispettivo a base di gara, la questione si sposta inevitabilmente sul sindacato (di merito) che l’Autorità sarebbe chiamata a compiere sulla effettiva quantificazione delle singole voci che concorrono a costituire il complessivo delle spese e degli oneri accessori forfettariamente stabiliti, nel caso di specie, in euro 722,15.

Tuttavia, osserva l'Anac, la valutazione di idoneità della base d’asta, come anche la valutazione dei compensi da riconoscere ai professionisti, rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Stazione appaltante, per cui, fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, di norma devono ritenersi inammissibili le censure che impingono nel merito di valutazioni per loro natura opinabili.

L'Autorità, in ogni caso, evidenzia che, pur nei precisati limiti del sindacato riconosciuto all’Anac, sulla base della documentazione trasmessa dalle parti non emergono palesi illogicità, abnormità o incongruenze nelle motivazioni addotte dalla Stazione appaltante per giustificare la fissazione dell’importo relativo alle spese e agli oneri accessori oggetto di contestazione.

In conclusione, l'Anac ritiene che l’operato della Stazione appaltante sia conforme alle vigenti disposizioni normative in materia di determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara per l’affidamento degli incarichi di progettazione di cui all’art. 24 del d.lgs. n. 50/2016.

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