Il Dipartimento Centro Studi della Fondazione del Consiglio Nazionale Ingegneri ha elaborato il documento intitolato “Non obbligatorietà del ricorso ai mercati elettronici per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura dopo le modifiche all'art. 36 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 50/2016)”.
Nel documento – CLICCA QUI – si giunge alla conclusione che “l'art. 36, comma 6 del Codice dei contratti, nella parte in cui prescrive la sola facoltà dei soggetti aggiudicatori di ricorrere ai mercati elettronici (ivi incluso il MEPA), abbia abrogato le norme che prescrivono l'obbligatorio prioritario ricorso a detti mercati”.
In ogni caso, “l'ambito oggettivo di operatività del principio dell'obbligatorio ricorso ai mercati elettronici soffre alcune limitazioni collegate alla particolare natura dei beni e/o servizi oggetto di affidamento ed i servizi di progettazione (in generale i servizi intellettuali), in quanto servizi non standardizzati, ma il cui contenuto è plasmato dall'esigenza di risolvere le problematiche legate alle richieste ed esigenze del caso specifico e che, pertanto, non possono essere oggetto di strumenti di negoziazione elettronica (né, tantomeno, di strumenti di acquisto che non prevedono negoziazioni)”.