Fisco

Servizi di ingegneria e architettura oltre i 100.000 euro, in vigore il Bando-tipo n. 3

Il disciplinare si conforma al Bando Tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) e si propone quale applicazione delle Linee guida n. 1

lunedì 27 agosto 2018 - Redazione Build News

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È entrato in vigore ieri 26 agosto 2018 il Bando-tipo n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto scorso e approvato - ai sensi dell’art. 213, comma 2 del d.lgs. 50/2016 - dall'Autorità anticorruzione con la delibera n. 723 del 31 luglio 2018 depositata l’1 agosto 2018.

Il disciplinare si conforma al Bando-tipo n. 1 (servizi e forniture in generale) nei limiti di compatibilità con la specificità dei servizi di architettura e ingegneria.

Il disciplinare è corredato di una nota illustrativa che, a differenza di quella a corredo del Bando tipo n. 1, illustra unicamente i punti salienti della disciplina dei servizi di architettura e ingegneria, nonché di una relazione AIR che motiva le scelte effettuate rispetto alle osservazioni degli stakeholders.

Gli allegati al disciplinare contengono suggerimenti alle stazioni appaltanti sui possibili criteri qualitativi per l’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa (All. 1), nonché un corrispondente schema di presentazione per l’offerta tecnica (all. 2). Tali schemi sono ricavati dalle Linee guida n. 1 e, per la parte relativa ai criteri ambientali, dal d.m. 11 ottobre 2017.

Il Disciplinare-tipo sarà sottoposto a verifica di impatto della regolazione che sarà condotta dopo 12 mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Il bando e le note illustrative

OICE E LEGACOOP: CON IL BANDO-TIPO PIÙ CONCORRENZA E TRASPARENZA. E’ positivo il primo giudizio di OICE - l’Associazione che riunisce oltre 350 società di ingegneria e architettura - e di Legacoop sul bando-tipo ANAC.

Per Andrea Mascolini, direttore generale dell’OICE, e per Marco Mingrone, responsabile settore ingegneria di Legacoop:

In primo luogo e alla luce di una prima lettura del testo, va apprezzato che con una approfondita consultazione del mercato l'ANAC abbia messo a disposizione di tutte le amministrazioni un documento-tipo vincolante: l’estrema disomogeneità degli atti di gara è infatti fonte di errori e quindi di contenzioso, oltre che di diseconomie per tutti gli operatori del settore. Adesso sarà importante anche passare alla definizione di contratti-tipo per riequilibrare il rapporto fra committenza e affidatari.

Nel merito del provvedimento OICE e Legacoop apprezzano i chiarimenti sulla richiesta di polizza r.c. professionale come requisito di capacità economica.

Nel merito del provvedimento OICE e Legacoop apprezzano i chiarimenti sulla richiesta di polizza r.c. professionale come requisito di capacità economica: “lo strumento della polizza r.c. professionale - affermano Mascolini e Mingrone - è spesso utilizzato per restringere la concorrenza, invece che per favorirla e quindi la limitazione ad un massimale del 10% del valore della costruzione rappresenta un primo risultato positivo. Va però considerato che se la polizza sostituisce la richiesta di fatturato (al massimo il doppio del valore dell’appalto di servizi) risulta sempre eccessivo il riferimento al valore dell’opera da progettare, ma è un problema da risolvere con le linee guida riferendosi anche alla prassi internazionale dove si fa riferimento all’importo dei servizi. Molto bene è che si sia chiarito che sono illegittime le richieste di polizze ad hoc sulla singola opera (le ex “Polizze Merloni”).

Ma, per OICE e Legacoop sono molte altre le cose apprezzabili.

E’ stato ribadito - come da nostra richiesta - che è illegittimo formulare offerte di ribasso condizionate all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata. E’ molto positivo anche il chiarimento sull’utilizzabilità dei servizi per la partecipazione alla gara: è sufficiente che siano stati svolti, anche parzialmente, e non che siano stati integralmente ultimati. E’ stata poi correttamente eliminata la distinzione fra servizi svolti per committenti pubblici e privati che non trovava alcun riscontro nel codice. Si tratta di precisazioni che favoriscono la concorrenza, così come l’eliminazione del limite dei dieci anni per i tre progetti affini che si possono presentare in sede di offerta. Particolarmente apprezzabile anche il chiarimento per le società di nuova costituzione che si potranno qualificare per i primi 5 anni anche con i requisiti dei soci e non solo con quelli dei direttori tecnici e dei dipendenti.

Molto positive, nello stesso provvedimento emesso dall’ANAC, anche le misure sulla trasparenza delle spese di pubblicità dei bandi sui quotidiani.

Si fa finalmente trasparenza, visto che le amministrazioni dovranno fornire i giustificativi delle spese che, a loro volta dovranno escludere i costi dei concessionari di pubblicità, e si apre al rimborso rateale di queste spese, una previsione che le amministrazioni ci auguriamo possano sempre seguire. In conclusione, in attesa delle indicazioni su equo compenso e BIM, il lavoro portato a compimento rappresenta un ottimo segnale per tutto il settore in chiave di trasparenza e concorrenza.

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