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Servizi di progettazione, in Veneto approvato lo schema di convenzione

Pubblicato sul Bur uno schema generale destinato ad essere riempito dei contenuti e adattato e integrato dalle stazioni appaltanti secondo le specificità dei singoli appalti di servizi da affidare

mercoledì 8 febbraio 2017 - Redazione Build News

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Con la Deliberazione della Giunta n. 2301 del 30 dicembre 2016, pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale n. 12 del 31 gennaio 2017, la Regione Veneto ha approvato lo schema di convenzione per i servizi di progettazione, contenuto nell'Allegato A, per favorire la promozione di buone prassi, semplificare e migliorare la qualità e la trasparenza delle procedure di affidamento e assicurare omogeneità di comportamento da parte delle stazioni appaltanti.

Come spiega il relatore, questo documento tipo – in allegato – sebbene destinato in special modo alle amministrazioni che realizzano interventi cofinanziati con fondi europei, può rappresentare un efficace strumento di ausilio anche per gli affidamenti disposti dagli uffici dell'Amministrazione regionale e dagli altri soggetti che realizzano lavori di competenza e di interesse regionale.

NUOVO CODICE APPALTI. Nella predisposizione del modello di convenzione si è tenuto conto dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) e della circostanza che, nelle more dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cui l'art. 23 del predetto Codice demanda la definizione dei contenuti della progettazione in ciascuno dei suoi tre livelli (progetto di fattibilità tecnica economica, progetto definitivo e progetto esecutivo), in questa prima fase di attuazione trovano ancora applicazione le previgenti disposizioni sui contenuti della progettazione recate dal regolamento di esecuzione e attuazione dell'abrogato D.Lgs. 163/2006 (D.P.R. 207/2010).

LINEE GUIDA ANAC N. 1/2016. Per tale aspetto, si è in particolare tenuto conto dell'indicazione interpretativa fornita dall'Autorità anticorruzione nella relazione AIR di accompagnamento alle Linee Guida n. 1 approvate con Delibera del Consiglio del 14 settembre 2016 n. 973 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Pertanto, il modello di convenzione, oltre a fornire uno schema generale destinato ad essere riempito dei contenuti e adattato e integrato dalle stazioni appaltanti secondo le specificità dei singoli appalti di servizi da affidare, opera un richiamo alla normativa anche previgente ancora applicabile durante il regime transitorio.

Quanto alla tipologia di servizi oggetto del modello di convenzione, la misura di rafforzamento amministrativo fa testuale riferimento ai "servizi di progettazione" e pertanto lo schema è stato formulato sull'ipotesi prevalente di affidamento delle prestazioni progettuali nei diversi livelli previsti dalla normativa, della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione lavori.

Peraltro, all'interno del modello si precisa che lo stesso può essere altresì utilizzato, con gli opportuni adattamenti, per la disciplina del rapporto derivante dagli affidamenti aventi ad oggetto ulteriori prestazioni ascrivibili alla categoria dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria, quali le attività inerenti il collaudo, il supporto al responsabile unico del procedimento, la redazione della relazione geologica.

I CONTENUTI SPECIFICI DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE. In relazione ai contenuti specifici più significativi correlati alle principali innovazioni apportate dal D.Lgs. 50/2016 e alla ultrattività delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 applicabili durante il regime transitorio secondo quanto dispone l'art. 216 del menzionato decreto legislativo, si precisa quanto segue:

Direzione lavori. Lo schema di convenzione, avuto riguardo all'intervenuta abrogazione con effetto immediato delle disposizioni del D.P.R. 207/2010 relative alla Direzione lavori, opera un rinvio all'unico riferimento normativo rappresentato dal nuovo Codice dei contratti ed in particolare all'art. 101, fermo restando che, nelle more dell'approvazione del provvedimento attuativo di cui all'art. 111, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, relativo alle modalità e ai documenti con cui il direttore dei lavori svolge i propri compiti, continuano ad applicarsi in via transitoria le norme del citato Regolamento sulla contabilità dei lavori.

Primo livello di progettazione. Nella fase transitoria, il modello di convenzione identifica il primo livello di progettazione con i contenuti del progetto preliminare così come definiti dal D.P.R. 207/2010, secondo le indicazioni fornite da ANAC nelle summenzionate Linee guida n. 1/2016.

Ritardi e penali. In assenza di indicazioni normative in merito, si propone di fare riferimento ai minimi e massimi previsti dalla previgente normativa.

Corrispettivo. Per la determinazione del corrispettivo si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016, anche in tal caso in linea con gli indirizzi espressi da ANAC nelle Linee guida n. 1/2016.

Liquidazione dei compensi al progettista. Nel modello di convenzione si tiene conto del divieto, ancora vigente, di erogare anticipazioni, ad eccezione degli interventi cofinanziati con fondi europei, stabilito dall'art. 5 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito con legge 28 maggio 1997, n. 140.

Cauzione definitiva. Per tale forma di garanzia si tiene conto dell'indicazione interpretativa fornita da ANAC nelle Linee guida n. 1/2016, in base alla quale la cauzione definitiva si applica anche ai servizi di progettazione, diversamente da quanto previsto nella previgente normativa. L'unica forma di esenzione per queste tipologie di servizi è dalla norma espressamente prevista unicamente con riferimento alla costituzione della cauzione provvisoria.

Polizza professionale. L'art. 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 si limita a stabilire che le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni sono a carico dei soggetti stessi, senza fornire indicazioni sui massimali; né, a tale riguardo, nelle Linee guida ANAC più volte richiamate forniscono istruzioni operative di dettaglio. Pertanto, nello schema di convenzione si suggerisce di fare riferimento alla previgente normativa, che può essere recepita all'interno della convenzione e accettata dall'affidatario mediante manifestazione di volontà negoziale nelle dichiarazioni rese in fase di gara.

Protocollo di legalità e Codice di comportamento. Lo schema di convenzione contiene un articolo attuativo degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale con il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il cui aggiornamento è stato sottoscritto con le Prefetture il 7 settembre 2015, nonché un riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 38 del 28 gennaio 2014 e approvato con D.G.R. n. 1939 del 28 ottobre 2014.Per gli enti diversi dall'Amministrazione regionale i contenuti dell'articolo dovranno essere adattati ai Protocolli di legalità cui aderiscono o ai Patti di Integrità adottati, nonché ai Codici di comportamento vigenti nei rispettivi ordinamenti

Esecuzione del contratto. Lo schema di convenzione contiene un articolo attuativo dell'art. 30, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, che recepisce le nuove disposizioni europee in materia di appalti e concessioni. Nella fattispecie, tali disposizioni obbligano l'affidatario a rispettare nell'esecuzione del contratto gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi di lavoro e dalle norme internazionali.

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