Con la risposta n. 23/2019, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito a un interpello presentato da una società che, nell’ambito della sua attività - fornitura di servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica - ha stipulato con una società non residente un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel.
Dopo aver saldato le prime due fatture, il cliente ha comunicato che sulle successive dovrà operare una ritenuta del 15%, a seguito di una contestazione da parte delle autorità fiscali estere.
Per questo motivo, la società italiana ha chiesto di conoscere il corretto trattamento fiscale del caso descritto, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta relativo alle somme che il cliente tratterrà a titolo di ritenuta all’atto del pagamento delle fatture.
LA RISPOSTA DELL’AGENZIA. La questione sottoposta all’esame dell’amministrazione finanziaria riguarda l’accreditabilità o meno di una ritenuta che la società subisce nello Stato estero (Stato della fonte) sugli importi fatturati per prestazioni di servizi di carattere ingegneristico.
In base all’articolo 7 della Convenzione tra i due Stati, il reddito d’impresa prodotto dalla società italiana nello Stato estero, in assenza di stabile organizzazione all’estero, deve essere assoggettato a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza della società, a meno che la convenzione non preveda una specifica disposizione. Ma così non è.
Pertanto, la ritenuta eventualmente applicata dal cliente non residente nel momento del pagamento delle fatture, non è accreditabile in Italia.
Per neutralizzare la doppia imposizione subita nello Stato della fonte e in quello di residenza, la società può attivare la procedura per la richiesta di rimborso della ritenuta versata nello Stato estero.
In allegato la risposta n. 23/2019