Rispetto alla direttiva 2012/27/UE, la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica – che è la rifusione della direttiva 2012/27/UE – all'articolo 29 potenzia le misure relative al sostegno allo sviluppo del mercato dei servizi energetici negli Stati membri.
Tra le novità vi è l’innalzamento significativo del livello di ambizione per il 2030 in termini di efficienza energetica, anche per quanto riguarda i servizi energetici.
I contratti di rendimento energetico
La direttiva (UE) 2023/1791 promuove lo sviluppo dei servizi energetici, in particolare la diffusione dei contratti di rendimento energetico. Si tratta di contratti in cui il fornitore del servizio energetico garantisce che i risparmi energetici siano realizzati entro il periodo contrattuale, mentre il beneficiario del servizio evita i costi di investimento utilizzando parte del valore finanziario dei risparmi energetici per ripagare, totalmente o in parte, l’investimento. Questi contratti rafforzano quindi la fiducia del mercato nei confronti degli investimenti nell’efficienza energetica assicurandone l’efficacia. Ciò può contribuire ad attirare capitale privato, essenziale per aumentare i tassi di ristrutturazione edilizia, migliorare l’efficienza energetica del settore industriale, introdurre competenze sul mercato e creare modelli d’impresa innovativi.
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per recepire l’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791 entro l’11 ottobre 2025.
Come interpretare l'articolo 29 della direttiva 2023/1791
Ciò premesso, la Commissione europea, con la raccomandazione (UE) 2024/2476 del 13 settembre 2024, ha stabilito gli orientamenti per l’interpretazione dell’articolo 29 della direttiva (UE) 2023/1791. La raccomandazione è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Serie L del 20 settembre scorso.