La questione affrontata dall'Autorità nazionale anticorruzione nel parere n. 137 del 29 luglio 2015 riguarda la violazione della normativa di settore da parte del Comune di Bologna a causa della mancata adesione alla convenzione Consip SIE3 ai fini dell’affidamento del Servizio Energia, servizio che la stazione appaltante ha invece affidato con gara ricomprendendo nell’oggetto dell’appalto anche il “Servizio Manutenzioni edili e affini” e il “Servizio Manutenzioni impianti tecnologici”.
Nel caso di specie l’oggetto dell’appalto è caratterizzato dalla coesistenza di prestazioni eterogenee, comportando quindi una notevole estensione dell’affidamento rispetto al solo Servizio Energia oggetto della convenzione Consip, oltre che un ingente importo dell’appalto, pari a 157.294.390,86 euro.
IL PARERE DELL'AUTORITÀ. Secondo l'Anac “le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per giustificare la scelta di non aderire alla convenzione Consip per il Servizio Energia (durata novennale maggiormente atta a garantire un “ritorno” dell’investimento; garanzia di una gestione univoca del patrimonio immobiliare e impiantistico; tetto massimo di acquisizione della convenzione pari a 79.000.000 non adeguato alle dimensioni del Comune di Bologna; mancata specificazione, in convenzione, di quantità e tipologia degli investimenti; assenza della clausola sociale; metodo di calcolo dei consumi energetici non basato sui consumi storici) non appaiono convincenti laddove la S.A. appare critica in ordine allo strumento convenzionale ma non effettua una valutazione comparativa di convenienza economica, mancando quindi di dare dimostrazione della effettiva maggiore utilità di una gara siffatta di importo così elevato”.
Pertanto, conclude l'Anac, “l’operato della S.A. non è conforme alla normativa di settore in quanto la S.A. deve adeguatamente motivare la convenienza economica della propria iniziativa rispetto ai parametri della convenzione Consip di settore”.