Con il documento di consultazione 378/2017/R/TLR, l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico illustra gli orientamenti finali in relazione alla definizione dei criteri e delle modalità per l’allacciamento delle utenze alla rete e alle modalità per l’esercizio da parte dell’utente del diritto di disattivazione della fornitura e di scollegamento dalla rete di telecalore, a valle delle osservazioni emerse nel processo di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR).
REGOLAZIONE IN MATERIA DI ALLACCIAMENTI E RELATIVI CONTRIBUTI. In particolare, con riferimento alla regolazione in materia di allacciamenti e relativi contributi, il documento prevede:
- periodo di vigenza della regolazione: l’Autorità intende definire una durata del periodo di regolazione pari a tre anni;
- individuazione dei soggetti sottoposti alla regolazione: si prevede che le informazioni necessarie al rispetto degli obblighi informativi nei confronti degli utenti dovranno essere fornite dal soggetto responsabile della vendita, avvalendosi, se necessario della collaborazione del gestore della rete. Tutti gli interventi sulla rete, ivi inclusi gli allacciamenti e le disattivazioni/scollegamenti, dovranno invece essere effettuati dal gestore, che si avvarrà del venditore per gestire le necessarie comunicazioni con gli utenti del servizio. Gli obblighi informativi nei confronti dell’Autorità, invece, ricadranno nella responsabilità del gestore della rete;
- ambito dell’intervento: per le ragioni già esposte nel precedente documento di consultazione, l’Autorità non intende per ora definire in modo puntuale modalità di determinazione dei contributi di allacciamento, ma applicare una serie di vincoli e di obblighi sui gestori del servizio, verificando la congruità di costi e ricavi del servizio di allacciamento a livello aggregato e non per singolo allacciamento;
- perimetro dell’attività di allacciamento: ai fini della raccolta di informazioni in merito ai costi e ai ricavi del servizio di allacciamento, l’Autorità ha definito le attività necessarie ai fini dell’allaccio alla rete di telecalore:
a) lavori di scavo e di ripristino del suolo pubblico e privato;
b) posa tubazioni e i lavori correlati;
c) fornitura e installazione della sottostazione di utenza (scambiatore di calore, contatore e sistema di regolazione) e delle relative apparecchiature e componenti necessarie all’erogazione del servizio;
d) acquisizione di permessi, di concessioni o delle altre autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’allacciamento, nonché l’imposizione di servitù;
- obblighi informativi nei confronti degli utenti: vengono confermate, con alcune precisazioni, le tematiche introdotte nel precedente documento di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR ) tra cui:
a) obblighi informativi di carattere generale, rivolte alla generalità degli utenti (anche potenziali) in merito alle attività incluse nel servizio di allacciamento;
b) contenuti e durata minima del preventivo di allacciamento presentato agli utenti;
c) perimetro dei costi che possono essere inclusi nel preventivo di allacciamento;
- obblighi informativi nei confronti dell’Autorità: sono confermati gli obblighi previsti nel precedente documento di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR) prevedendo che siano esclusi da taluni obblighi informativi gli operatori che presentano parametri al di sotto della soglia definita (300 utenti serviti e 5MW di potenza contrattuale sottoscritta). Nel documento sono definite in dettaglio le modalità di predisposizione del rapporto annuale e del registro degli allacciamenti effettuati;
- tempistica di entrata in vigore degli obblighi informativi in materia di allacciamenti: si prospetta che gli obblighi informativi nei confronti degli utenti entrino in vigore a partire dal 1° gennaio 2018 e che quelli nei confronti dell’Autorità entro il 31 giugno 2019, con riferimento ai dati del 2018.
REGOLAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO DELL’UTENTE DI DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA DI SCOLLEGAMENTO DALLA RETE DI TELECALORE. Con riferimento, invece, alla regolazione in materia di tutela del diritto dell’utente di disattivazione della fornitura di scollegamento dalla rete di telecalore, il documento prevede:
- periodo di vigenza delle norme: l’Autorità intende definire una durata del periodo di regolazione pari a tre anni;
- perimetro dell’attività di disattivazione della fornitura e dell’attività di scollegamento: l’Autorità intende confermare, con alcune precisazioni, gli orientamenti delineati nel precedente documento di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR), distinguendo le attività di disattivazione da quelle di scollegamento;
- orientamenti in relazione all’esercizio del diritto di disattivazione della fornitura e del diritto di scollegamento dalla rete: l’Autorità intende confermare gli orientamenti delineati nel precedente documento di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR);
- obblighi informativi nei confronti degli utenti: l’Autorità intende confermare gli orientamenti delineati nel precedente documento di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR) in merito a obblighi informativi di carattere generale e in merito alle modalità con cui le richieste di disattivazione e/o scollegamento devono essere gestite dal gestore del servizio;
- obblighi informativi nei confronti dell’Autorità: l’Autorità intende confermare l’orientamento delineato nel precedente documento di consultazione (DCO 112/2017/R/TLR);
- tempistiche di entrata in vigore: l’Autorità intende prevedere che l’entrata in vigore della disciplina relativa alle modalità di esercizio del diritto di scollegamento avvenga a partire dal 1° gennaio 2018 e che gli obblighi informativi verso l’Autorità entrino in vigore entro il 31 marzo 2019, con riferimento ai dati del 2018.
OSSERVAZIONI ENTRO IL 26 GIUGNO. I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni entro il 26 giugno 2017, al fine della pubblicazione del provvedimento finale entro la fine del mese di luglio.