Con la sentenza 51/2016 depositata il 10 marzo, la Corte costituzionale ha accolto il ricorso della Provincia autonoma di Trento contro l’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto Sblocca Italia (decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164).
La norma impugnata ha aggiunto all’art. 147 del decreto legislativo n. 152/2006 (Norme in materia ambientale), il seguente comma 1-bis: «Qualora gli enti locali non aderiscano agli enti di governo dell’ambito individuati ai sensi del comma 1 entro il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla delibera di individuazione, il Presidente della regione esercita, previa diffida all’ente locale ad adempiere entro ulteriori trenta giorni, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente. Si applica quanto previsto dagli ultimi due periodi dell’articolo 172, comma 4».
Secondo la Provincia autonoma di Trento la disposizione, menzionando anche le «province autonome», accanto alle regioni, tra i soggetti chiamati ad assegnare agli enti locali un termine per l’adesione agli enti di governo dell’ambito territoriale ottimale, sarebbe lesiva delle sue prerogative statutarie in materia di organizzazione del servizio idrico.
La Consulta ha giudicato fondata la questione posta dalla ricorrente. Infatti, presupponendo l’applicazione del modello di gestione del servizio idrico integrato dettato dal d.lgs. n. 152 del 2006 anche sul territorio delle province autonome, la norma impugnata ha invaso un ambito che è precluso all’intervento del legislatore statale in ragione delle competenze statutarie.
Pertanto, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 7, comma 1, lettera b), numero 2), dello Sblocca Italia limitatamente alle parole «e dalle province autonome».