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Seu e Seeseu, nuova circolare della Cassa per i servizi energetici e ambientali

Vanno versati alla Csea gli importi relativi agli oneri di sistema sulla quota parte di energia consumata pagati nel biennio 2015-2016 e non restituiti

giovedì 28 marzo 2019 - Redazione Build News

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La Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) ha emanato la circolare n. 4/2019/Elt avente ad oggetto “Modalità di restituzione a CSEA degli importi derivanti dall’applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema all’energia consumata ma non prelevata dalla rete pubblica, in attuazione del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244, c.d “Milleproroghe”, in caso di mancata liquidazione ai titolari dei Sistemi Semplici di produzione e Consumo (SSPC)”.

L’art. 6, comma 9, della L. 27 febbraio 2017, n.19 di conversione del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (c.d. “Milleproroghe”), ha abrogato i commi da 1 a 7 ed il comma 9 dell’art. 24 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91. Tale abrogazione ha comportato la cessazione dell’applicazione delle componenti tariffarie adottate con riferimento all’energia elettrica consumata, ma non prelevata dalla rete pubblica, a partire dal 1° gennaio 2017 con effetto retroattivo.

In attuazione delle disposizioni di cui sopra, l’ARERA, con la delibera 684/2017/R/eel, ha disposto la restituzione degli importi già fatturati e versati dai titolari SEU/SEESEU a titolo di maggiorazione forfettaria della componente tariffaria A3, per le competenze relative alle annualità 2015 e 2016.

La restituzione avrebbe dovuto essere effettuata dagli esercenti l’attività di distribuzione tramite gli utenti del trasporto che, in relazione a ciascun periodo di competenza, erano titolari direttamente o indirettamente, del contratto di fornitura con il cliente finale SEU/SEESEU come indicato nella Circolare 4/2018/ELT.

Qualora gli utenti del trasporto si siano trovati nell’impossibilità, per motivi oggettivi resi evidenti a Cassa, di liquidare quanto ad essi restituito con le modalità di cui alla Circolare CSEA 4/2018/ELT, la predetta delibera, all’art. 3 ha previsto l’obbligo di riversare a Cassa il predetto importo, pur spettando al cliente finale creditore, secondo le modalità di seguito indicate.

Modalità di trasmissione e versamento degli importi non riversati ai titolari dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (SSPC)

Al fine di dare completa attuazione di quanto disposto all’art.3 della delibera 684/2017/R/eel, qualora l’utente del trasporto non possa procedere con la restituzione ai clienti finali SSPC, quest’ultimo dovrà:

1. iscriversi all’Anagrafica operatori CSEA, qualora già non lo fosse, per la quale si rimanda allo specifico manuale in allegato;

2. trasmettere all’indirizzo PEC eit@pec.csea.it:

- il Modulo di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e, qualora necessario, il corrispondente atto comprovante i poteri di firma (es. Procura speciale, notarile);

- l’allegato A alla presente circolare compilato in ogni sua parte.

A seguito della comunicazione di cui alla precedente alinea e a valle degli opportuni controlli, la CSEA provvederà ad inoltrare, a mezzo PEC, il bollettino MAV attraverso il quale l’utente del trasporto potrà effettuare il riversamento degli importi non restituiti agli utenti finali SSPC.

Per qualsiasi chiarimento e/o informazione è possibile contattare:

- Fabrizio Autero - mail: fabrizio.autero@csea.it - telefono: 0632101393

- Valentina Barbieri - mail: valentina.barbieri@csea.it – telefono:0632101395

https://www.csea.it/archivi/circolari-settore-elettrico/circoare-4-2019-elt

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