Efficientamento energetico

SEU, l'Autorità per l'energia recepisce il Collegato Ambientale e introduce semplificazioni

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2 febbraio 2016, data di entrata in vigore della Legge Green Economy

martedì 1 marzo 2016 - Redazione Build News

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L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, con la delibera 72/2016/R/eel (IN ALLEGATO), ha aggiornato la propria regolazione con particolare riferimento al Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC), al fine di recepire le disposizioni del decreto legge 154/15, della legge 221/15 (cosiddetto Collegato Ambientale), e ha introdotto alcune semplificazioni in materia.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dal decreto legge 154/15, come modificato dalla legge di conversione (legge n. 189 del 2015), la delibera prevede di estendere la definizione di SEESEU-A prevedendo che l'unicità del soggetto giuridico titolare dell'unità di produzione e dell'unità di consumo di energia elettrica sia verificata alla data del 1 gennaio 2016 (anziché alla data dell'1 gennaio 2014); ciò nel caso di soggetti che, nel periodo compreso tra il 6 maggio 2010 e l'1 gennaio 2014, erano, anche limitatamente a una parte del suddetto periodo, sottoposti al regime di amministrazione straordinaria.

RECEPIMENTO DEL COLLEGATO AMBIENTALE. Con riferimento alle disposizioni introdotte dal Collegato Ambientale, la delibera:

- elimina dal TISSPC il riferimento al limite massimo di 20 MWe previsto quale condizione per la realizzazione di un SEU;

- conforma, sia nel TISSPC che nel TISDC (Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi) la definizione di "gruppo societario" contenuta nel TISSPC a quella prevista dall'articolo 2359 del codice civile;

- estende la definizione di SEESEU-A affinché possano rientrare in essi anche i sistemi che, oltre a soddisfare i requisiti di esistenza tipici dei SEESEU, presentano soggetti riconducibili allo stesso gruppo societario; di conseguenza, prescrive al GSE di definire (entro il 30 aprile) le modalità operative tramite cui i responsabili dei predetti sistemi semplici di produzione e consumo presentano la richiesta di qualifica di SEESEU-A per gruppi societari.

Tutte queste disposizioni trovano applicazione dal 2 febbraio 2016, data di entrata in vigore del Collegato Ambientale.

Al fine di evitare l'insorgere di rilevanti difficoltà amministrative ed economiche nel caso dei sistemi classificati tra i SEESEU-C che, proprio per effetto della legge 221/15 e a parità di configurazione, hanno i requisiti per diventare SEESEU-A, con la delibera 72/2016/R/eel si prevede, inoltre, che, limitatamente a tali sistemi, la qualifica di SEESEU-C abbia validità fino all'1 febbraio 2016, anziché fino al 31 dicembre 2015 come inizialmente previsto dal TISSPC. Tale proroga non avrebbe quindi effetto per tutti gli altri SEESEU-C che non hanno i requisiti per diventare SEESEU-A.

SEMPLIFICAZIONI. Infine, la delibera 72/2016/R/eel introduce alcune semplificazioni. Il GSE, anche in assenza di esplicita richiesta, avvia - entro il 31 ottobre 2016 - la procedura di qualifica SEU per le configurazioni caratterizzate dalla presenza di un impianto fotovoltaico di potenza fino a 20 kW realizzato presso un cliente finale per la cui produzione vengono erogate la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sul consumo in sito dei decreti interministeriali 5 maggio 2011 (cd. quarto conto energia) e 5 luglio 2012 (cd. quinto conto energia), a partire dai dati già disponibili, eventualmente richiedendo dati integrativi qualora necessario, e procede a rilasciare, qualora sussistano i requisiti, la predetta qualifica con effetti a decorrere dal 1 gennaio 2014.

Inoltre, il Gestore dei servizi energetici - entro il 30 aprile 2016 - definisce semplificazioni nella procedura per il rilascio delle qualifiche di SEU nel caso di sistemi particolarmente semplici e caratterizzati da impianti di produzione di energia elettrica, di ridotta potenza, fino a 100 kW, sottoponendole alla valutazione e all'approvazione degli uffici dell'Autorità.

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