Efficientamento energetico

SEU: modificata la definizione di unità di consumo

Posticipata la data entro cui regolarizzare i clienti finali "nascosti"

mercoledì 27 dicembre 2017 - Redazione Build News

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Con la Delibera 894/2017/R/eel del 21 dicembre 2017, l'Autorità per l'energia ha aggiornato la definizione di unità di consumo - di cui al Testo Integrato Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) e al Testo Integrato Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC) - e ha posticipato la data entro cui regolarizzare i cosiddetti clienti finali "nascosti".

L'Aeegsi ha ritenuto opportuno “tener conto di quanto evidenziato dai diversi stakeholders, in materia di definizione di unità di consumo, cercando di evitare, per quanto possibile, di introdurre differenziazioni nell’applicazione della medesima definizione fra i settori residenziale, terziario, industriale e operando ulteriori semplificazioni fondate su evidenze tecnico-economiche che giustifichino la ricomprensione di più unità immobiliari urbane all’interno della stessa unità di consumo (senza indurre, al tempo stesso, comportamenti opportunistici tesi ad aggregare i consumi di più utenze al fine di ottenere un vantaggio nell’applicazione delle tariffe elettriche caratterizzate dalla presenza di corrispettivi fissi e variabili)”.

La nuova delibera modifica la definizione di unità di consumo di cui al TISSPC e al TISDC “prevedendo che, di norma, essa coincida con la singola unità immobiliare e che sia possibile aggregare più unità immobiliari in un’unica unità di consumo nei seguenti casi:

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona fisica o giuridica legate tra loro da vincolo di pertinenza (unità immobiliare principale e sue pertinenze) e che insistono sulla medesima particella catastale o su particelle contigue (come attualmente già previsto);

- unità immobiliari pertinenziali (solai, garage, cantine), anche nella disponibilità di diverse persone fisiche o giuridiche, facenti parte di un unico condominio. Il predetto insieme di unità immobiliari pertinenziali può a sua volta essere inglobato nell’unità di consumo relativa alle utenze condominiali. In questi casi, il riparto delle spese relative ai consumi elettrici delle singole unità immobiliari pertinenziali è fatto sulla base di quanto disposto dall’articolo 1123 del Codice Civile e non si configura in alcun modo un’attività di vendita di energia elettrica, con conseguente fatturazione, da parte del condominio verso i singoli condòmini;

- unità immobiliari nella piena disponibilità della medesima persona giuridica, eventualmente da quest’ultima messe a disposizione di soggetti terzi, localizzate su particelle catastali contigue, all’interno di un unico sito e utilizzate per attività produttive di beni e/o servizi destinate prevalentemente alla realizzazione, in quello stesso sito, di un unico prodotto finale e/o servizio.

Pertanto, qualora in uno stesso sito, accanto a un’attività di produzione di beni e/o servizi intesa come principale o “core business”, vi siano unità immobiliari messe a disposizione di soggetti terzi al fine di svolgere attività (attività secondarie) prevalentemente destinate a erogare beni o servizi di supporto alla predetta attività principale, è possibile costituire un’unica unità di consumo che comprende sia le unità immobiliari destinate all’attività principale sia le unità immobiliari destinate alle attività secondarie, indipendentemente dai soggetti che le gestiscono, fermo restando il vincolo della contiguità territoriale. In tali casi, la persona giuridica che svolge l’attività principale si configura come il cliente finale elettrico e fornisce servizi, non energia elettrica, ai soggetti che svolgono le attività secondarie: non si può quindi configurare una attività interna di vendita di energia elettrica e non vi deve essere una fatturazione avente a oggetto i consumi elettrici”.

La delibera dell'Autorità inoltre posticipa al 30 giugno 2018 la data entro cui:

- i cosiddetti clienti finali “nascosti” siano tenuti ad auto-dichiararsi richiedendo la connessione al gestore di rete territorialmente competente ovvero richiedendo all’Autorità l’identificazione di un ASDC ai sensi del TISDC;

- i gestori degli ASDC debbano inviare le informazioni finalizzate a permettere all’Autorità la predisposizione del Registro degli ASDC, al fine di tener conto delle modifiche alla definizione di unità di consumo apportate con il presente provvedimento.

Sono inoltre aggiornati, dal 31 gennaio 2018 al 30 aprile 2018, i termini entro cui Terna S.p.a. e l’Acquirente Unico S.p.a. definiscono le scadenze per il completamento delle attività propedeutiche all’applicazione del TISDC agli ASDC, al fine di garantire coerenza con quanto indicato nel punto precedente.

L'Aeegsi ha deciso di non sottoporre il provvedimento a consultazione preventiva, ai sensi dell’articolo 1, comma 1.3, della deliberazione 649/2014/A, in quanto si tratta di interventi di razionalizzazione, semplificazione e aggiornamento di precedenti atti di regolazione, già sottoposti a consultazione.

La Delibera 894/2017/R/eel del 21 dicembre 2017

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