La proroga del blocco degli sfratti per morosità - disposta dal legislatore in presenza di una situazione eccezionale come la pandemia da COVID-19 - è una misura dal carattere intrinsecamente temporaneo in quanto è destinata ad esaurirsi entro il 31 dicembre 2021, «senza possibilità di ulteriore proroga, avendo la compressione del diritto di proprietà raggiunto il limite massimo di tollerabilità, pur considerando la sua funzione sociale (articolo 42, secondo comma della Costituzione)».
È un passaggio della motivazione della sentenza n. 213 depositata l'11 novembre scorso (redattore Giovanni Amoroso) con cui la Corte costituzionale ha riconosciuto la legittimità delle proroghe (dal 1° gennaio al 30 giugno 2021 e poi dal 1° luglio al 31 dicembre 2021) della sospensione dell’esecuzione di alcuni provvedimenti di rilascio di immobili.
In particolare, la Corte ha dichiarato non fondate le censure sollevate dai Giudici dell’esecuzione presso i Tribunali di Trieste e di Savona relative all’articolo 13, comma 13, del decreto-legge 31 dicembre 2020 n. 183 (cosiddetto “milleproroghe”) e all’articolo 40-quater del decreto legge 22 marzo 2021 n. 41 (cosiddetto “sostegni”).
Nella sentenza – disponibile in allegato - si legge che, se all’inizio dell’emergenza la sospensione era generalizzata, con le successive proroghe – su cui si appuntavano i dubbi di legittimità costituzionale - il legislatore ne ha via via ridotto l’ambito di applicazione, operando un progressivo e ragionevole aggiustamento del bilanciamento degli interessi e dei diritti in gioco.
Ma la Corte ha soprattutto evidenziato la natura intrinsecamente temporanea della misura e l’impossibilità che venga prorogata oltre la scadenza del 31 dicembre 2021.
Resta ferma, osserva la sentenza, la possibilità per il legislatore, qualora lo richieda l’evolversi dell’emergenza pandemica, di adottare misure diverse da quella della sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio (o di alcuni di essi) e idonee a realizzare un bilanciamento adeguato dei valori costituzionalmente rilevanti che vengono in gioco.
“Come era prevedibile, la lettura delle motivazioni della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato legittimo il blocco degli sfratti non ci ha minimamente convinti”, ha commentato il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa. “Inutile entrare in dotte disquisizioni giuridiche: sulla – a nostro avviso palese – violazione della Costituzione italiana si sono ampiamente dilungati i giudici dei Tribunali di Trieste e Savona nelle rispettive ordinanze, anche sulla base delle argomentazioni portate dagli avvocati della Confedilizia. La sostanza, stringendo all’osso la questione, è che per la Consulta – oltre che per il Parlamento e per gli ultimi due Governi – il ‘dovere di solidarietà economica sociale’ esiste solo in capo ai proprietari, privati per quasi due anni del loro immobile e del loro reddito, senza alcun risarcimento da parte dello Stato e costretti persino a pagare spese e tasse”, ha concluso Spaziani Testa.