Fisco

Sì al bonus mobili ed elettrodomestici anche per l'acquisto di una lavasciuga di classe A

Entrate: lo sconto d’imposta spetta anche se la lavasciuga non compare espressamente nell’elenco, esemplificativo e non esaustivo, degli elettrodomestici agevolabili indicati nell’allegato II al Dlgs n. 49/2014

martedì 16 luglio 2019 - Redazione Build News

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Può usufruire della detrazione Irpef pari al 50% della spesa sostenuta la persona fisica che acquista una lavasciuga biancheria di classe energetica “A” destinata a un immobile oggetto di interventi di ristrutturazione. Lo sconto d’imposta spetta anche se la lavasciuga non compare espressamente nell’elenco, meramente esemplificativo e non esaustivo, degli elettrodomestici agevolabili indicati nell’allegato II al Dlgs n. 49/2014.

L’Agenzia delle Entrate condivide la posizione del contribuente e ritiene che l’istante possa usufruire dello sconto previsto dall’articolo 16, comma 2, Dl n. 63/2013, per incentivare l’acquisto di mobili ed elettrodomestici da collocare nella casa ristrutturata o in corso di ristrutturazione e per la quale si ha diritto all’agevolazione. Le conclusioni e le relative argomentazione sono fornite dalle Entrate con la risposta n. 245/2019.

La norma agevolativa in questione riconosce ai contribuenti che fruiscono del bonus per interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018, un’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad “A+” (o superiore) e “A” (o superiore per i forni), destinati ad arredare l’immobile interessato. La circolare n. 7/2018 ha specificato che il beneficio fiscale spetta soltanto per gli elettrodomestici provvisti di etichetta energetica, se obbligatoria, e sprovvisti se non richiesta per quella tipologia di prodotto.

L’elenco puramente esemplificativo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti nella categoria degli elettrodomestici agevolabili non contiene, come già detto, la lavasciuga (allegato II al Dlgs n. 49/2014), ma si tratta, precisa la risposta, di una lista che lascia spazio a prodotti e che, quindi, non è da ritenersi vincolante per l’accesso al beneficio.

Quanto all’incertezza sulla classe energetica, l’Agenzia prende a riferimento il decreto del ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato del 7 ottobre 1998 sulle modalità di applicazione delle etichette energetiche, dal quale si ricava che le classi di efficienza energetica per le lavasciuga vanno da “A” (consumi di energia più bassi) a “G” (consumi di energia più alti). Pertanto, l’etichetta che prevede la classe “A” corrisponde alla massima efficienza energetica attribuibile a questo tipo di elettrodomestico.

In conclusione, se rispettati gli altri requisiti, l’istante può usufruire del “bonus grandi elettrodomestici”. (fonte: Fisco Oggi)

In allegato la risposta n. 245/2019

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