Volendo realizzare lavori di pavimentazione con conglomerato cementizio per il rinnovo della strada di accesso ad una abitazione (che è prima casa per il proprietario) è possibile usufruire dell’IVA agevolata e in quale misura?
Rubrica a cura di AGEFIS©, Associazione Geometri Fiscalisti. www.agefis.it @AGEFIS_asso
Per dare una risposta compiuta al quesito posto occorre premettere che i lavori di realizzazione ex-novo di una strada (che si presume, sulla base di quanto sommariamente esposto nel quesito, vicinale) rientrano - se in tal senso si esprime il titolo abilitativo edilizio - nel concetto di "opere di urbanizzazione" (si veda in proposito l'articolo 4, della Legge 29 settembre 1964, n. 847) e pertanto sono soggetti, così come viene previsto dal n. 127 septies, Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/72 all'aliquota IVA ridotta del 10%. Tuttavia, una volta che la strada è stata realizzata ex-novo, le successive opere di manutenzione, ripristino, consolidamento ecc., non potendo più essere qualificate come lavori di realizzazione dell’opera di urbanizzazione, scontano l’aliquota IVA ordinaria del 22%.
Se la strada di accesso all’abitazione principale (oggetto della domanda) è già esistente (probabilmente da tempo), ed i lavori "di pavimentazione stradale con conglomerato cementizio" concretizzano opere di "manutenzione e/o ripristino" del manto stradale esistente, l’aliquota IVA applicabile non potrà che essere quella ordinaria del 22%.
Se, viceversa, la strada attualmente esistente dovesse essere una strada sterrata (in terra battuta o ghiaia), che serve per l’accesso all’abitazione principale, si ritiene che l’intervento "di pavimentazione stradale con conglomerato cementizio" possa essere considerato un intervento ex-novo in quanto completamente modificativo del manto stradale pre-esistente, e pertanto assoggettabile all’aliquota IVA ridotta del 10%.