Il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico della Regione Siciliana ha emanato la direttiva prot. n. 186673 del 16 dicembre 2020, avente ad oggetto “Affidamento di Lavori e Servizi. Applicazione nella Regione Siciliana del Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”, che riportiamo qui di seguito.
Il legislatore nazionale, come è noto, è recentemente intervenuto con “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” per affrontare la crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria e rilanciare il sistema produttivo italiano degli investimenti pubblici.
In particolare, con il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si è operata una importante semplificazione per “velocizzare” le procedure di affidamento degli appalti pubblici e di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria, introducendo importanti deroghe alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii..
Con nota M INF. UFFGAB. Registro Ufficiale. U. 0045113. del 18/11/2020, che si allega in calce alla presente direttiva, anche il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha rimarcato come l’attuale crisi economica determinata dall’emergenza sanitaria dovuta al covid 19 vada affrontata e superata con il rilancio di tutte le attività produttive e come il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, con l’obiettivo di rilanciare le attività economiche, contenga disposizioni che incidono su diversi settori ed in particolare sugli appalti pubblici con misure mirate alla loro semplificazione e velocizzazione.
Il D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii., c. d. Codice dei Contratti pubblici, è stato recepito nell’ordinamento regionale con l’art. 1 della l. r. n. 12 del 12 luglio 2011, come modificato da ultimo dall’art. 24 comma 1, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 secondo cui “a decorrere dall’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive mm. ed ii. nonché i relativi provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge” .
Se è pur vero che la normativa regionale in questione fa salve le diverse disposizioni introdotte dalla stessa l. 12/2011 è tuttavia da ritenersi che le norme (temporanee o definitive) introdotte dal D. L. 76/2020 come convertito in legge trovano anch’esse applicazione nell’ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico operato con il citato art. 1 della l. r. n. 12 del 12 luglio 2011.
Premesso quanto sopra, in relazione agli affidamenti da operare nell’ambito dei lavori pubblici in Sicilia a legislazione vigente, si osserva che:
a) sino al 31/12/2021, ai sensi D. L. 76/2020, sarà possibile per gli appalti di lavori:
- procedere ad affidamenti diretti sino ad euro 150.000,00;
- utilizzare procedure di gara senza bando sino alle soglie comunitarie di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii.;
- utilizzare procedure di gara senza bando, per i lavori di importo sopra la soglia comunitaria quando per ragioni correlate alla pandemia da covid 19 i termini delle procedure ordinarie non possano essere rispettati. Inoltre, per gli affidamenti posti in questo intervallo di importo, in relazione ad alcuni settori quali: edilizia scolastica e universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, infrastrutture per la sicurezza pubblica, attività di ricerca scientifica, trasporti, infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, le stazioni appaltanti sono abilitate ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diverse da quella penale, antimafia, ed europee se costituiscono vincoli inderogabili.
b) riguardo agli affidamenti dei servizi di architettura ed ingegneria sino al 31/12/2021 il Decreto 76/2020 in questione prevede:
- affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;
- procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- procedura aperta con offerta economicamente vantaggiosa oltre le soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Tali disposizioni, tuttavia, vanno correlate alla normativa vigente in Sicilia, in particolare a quanto prevede l’art. 12 della l. r. 12/2011 che istituisce l’Albo unico regionale ove sono iscritti, ad istanza di parte, i professionisti ai quali possono essere affidati i servizi di importo complessivamente non superiore ad euro 100.000. Al predetto Albo devono attingere, per l’affidamento degli incarichi, gli Enti che effettuano la selezione comparativa tra i soggetti iscritti nell’Albo unico regionale.
Pertanto gli incarichi dei servizi di architettura ed ingegneria in Sicilia sino al 31/12/2021, dovendosi necessariamente affidare con le procedure più veloci, dovranno essere:
- affidati direttamente sino a un importo inferiore a 75.000,00 euro a prescindere da eventuali elenchi (infatti, in Sicilia l’Albo regionale è da utilizzare obbligatoriamente nelle procedure comparative);
- da 75.000,00 a 100.000,00 affidati con procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato (ai sensi del D. L. 76) o tramite l’elenco degli operatori economici costituito in Sicilia dall’Albo unico regionale previsto dall’art. 12 della l. r. 12/2011;
- procedura negoziata, senza bando, di cui all’articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l’affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo superiore a 100.000,00 euro e fino alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- procedura aperta con offerta economicamente vantaggiosa oltre le soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
Le Stazioni appaltanti, dovranno, in ogni caso verificare che le suddette procedure ancorché legittime, siano compatibili con eventuali regolamenti per la spesa comunitaria e/o nazionale emanati dalle varie Autorità di Gestione.