Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 49 di oggi 27 novembre 2015, è stata pubblicata la Legge regionale n. 29 del 20 novembre 2015, recante “Norme in materia di tutela delle aree caratterizzate da vulnerabilità ambientale e valenze ambientali e paesaggistiche”, in vigore da oggi.
AREE NON IDONEE ALL’INSTALLAZIONE DI IMPIANTI EOLICI. La nuova Legge della Regione Siciliana stabilisce, all'articolo 1, che ai sensi del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 settembre 2010, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, su proposta dell’Assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, tenendo conto della concentrazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili esistenti, sono stabiliti i criteri e sono individuate le aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di potenza superiore a 20 kW, di cui al paragrafo 17 del citato decreto ministeriale, con particolare riferimento alle:
a) aree che presentano vulnerabilità ambientali, individuate in quelle per le quali è stato apposto il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto del 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) aree caratterizzate da pericolosità ovvero rischio idrogeologico, perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico adottati dall’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente ai sensi dell’articolo 17, comma 6 ter, della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modifiche e integrazioni;
c) aree individuate come beni paesaggistici di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 134 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni;
d) aree di particolare pregio ambientale individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Zone di Protezione Speciale (ZPS), ‘Important Bird Areas’ (IBA) e siti di Rete Natura 2000 (corridoi lineari e diffusi), Rete Ecologica Siciliana (RES), siti Ramsar e Zone Speciali di Conservazione (ZSC), parchi regionali, riserve naturali di cui alle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 98 e 9 agosto 1988, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, oasi di protezione e rifugio della fauna di cui alla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, geositi;
e) aree di pregio agricolo e beneficiarie di contribuzioni per la valorizzazione della produzione di eccellenza siciliana o di pregio paesaggistico in quanto testimonianza della tradizione agricola della regione;
f) aree sottoposte a vincolo paesaggistico, a vincolo archeologico, zone di rispetto delle zone umide e/o di nidificazione e transito d’avifauna migratoria o protetta.
DISPONIBILITÀ GIURIDICA DEI SUOLI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA (IAFR). Al fine della realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia (IAFR), il proponente dimostra la disponibilità giuridica dei suoli interessati alla relativa installazione.
All’istanza di autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, in ordine alle aree su cui realizzare gli impianti, il proponente allega la seguente documentazione:
a) titolo di proprietà ovvero di altro diritto reale di godimento desumibile dai registri immobiliari;
b) atti negoziali mortis causa o inter vivos ad efficacia reale od obbligatoria, di durata coerente rispetto al periodo di esercizio dell’impianto, in regola con le norme fiscali sulla registrazione e debitamente trascritti;
c) provvedimenti di concessione o assegnazione del suolo rilasciati dall’autorità competente.
Per le opere legate alla realizzazione degli impianti, nel caso in cui sia necessaria la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, l’istanza è altresì corredata della documentazione riportante l’estensione, i confini e i dati catastali delle aree interessate, il piano particellare, l’elenco delle ditte nonché copia delle comunicazioni ai soggetti interessati dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 111 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e relativo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
NORMA TRANSITORIA. Le suddette disposizioni trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data del 27 novembre 2015 di entrata in vigore della presente legge.