Gli impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica di tipo EO2 - di potenza superiore a 20 kW e non superiore a 60 kW - ed EO3 - di potenza superiore a 60 kW - possono essere considerati impianti tecnologici di primaria importanza rientranti nella classe “E3” e, pertanto, nelle aree individuate nel PAI (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico) a pericolosità “molto elevata” (P4) ed “elevata” (P3), non possono essere realizzati.
Lo stabilisce il Decreto del Presidente della Regione Sicilia del 10/10/2017 avente ad oggetto "Definizione criteri ed individuazione aree non idonee alla realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 20 novembre 2015, n. 29, nonché dell'art. 2 del regolamento recante le norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, legge regionale 10 maggio 2010, n, 11, approvato con decreto presidenziale 18 luglio 2012, n. 48".
AREE NON IDONEE. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 Ottobre 2017 - parte prima, questo decreto individua le “Aree non idonee” all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica in relazione alla potenza e tipologia, in quanto caratterizzate da particolare ed incisiva sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente e del paesaggio ed in quanto rientranti in zone vincolate per atto normativo o provvedimento.
AREE OGGETTO DI PARTICOLARE ATTENZIONE. Il provvedimento inoltre individua le “Aree oggetto di particolare attenzione” all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte eolica, nelle quali, a causa della loro sensibilità o vulnerabilità alle trasformazioni territoriali, dell'ambiente o del paesaggio, possono prevedersi e prescriversi ai soggetti proponenti particolari precauzioni e idonee opere di mitigazione da parte delle amministrazioni e dagli enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio.
L’aggiornamento delle aree e dei siti non idonei elencati nell’appendice al decreto, pubblicati e consultabili sui siti istituzionali del Dipartimento regionale dell’energia e degli altri dipartimenti regionali interessati, si intende dinamico e senza necessità, pertanto, di ulteriori adempimenti amministrativi.
Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 29, le disposizioni di cui al decreto trovano applicazione anche in relazione ai procedimenti in corso non definiti da conferenza di servizi decisoria alla data di entrata in vigore della su menzionata legge regionale n. 29/2015.
Link: G.U.R.S. n. 44 di Venerdì 20 Ottobre 2017 - Parte Prima