Alte colonne di fumo sono state viste da tutto il quartiere sul tetto del monoblocco dell'Ospedale San Martino di Genova coinvolto da un incendio la notte del 18 luglio divampato a partire dal terzo piano. I reparti sono stati evacuati e 25 pazienti trasferiti, di cui 16 ricoverati in rianimazione spostati nelle sale operatorie, dove gli interventi programmati sono stati temporaneamente sospesi. Garantita invece l’attività emergenziale.
Per domare il rogo è stato necessario l'intervento di 3 squadre dei Vigili del Fuoco e due squadre speciali. Dalle prime ricostruzioni sembra che all'origine vi sia stato un corto circuito.
Ripristinate subito le attività d'emergenza
In una nota l'ospedale ha spiegato che l’incendio è scaturito presso un locale tecnico della Rianimazione M3 al 3° piano del Monoblocco lato levante, in cui sono ospitate attrezzature e batterie che garantiscono la fornitura di energia elettrica nel caso vi sia interruzione della stessa. Dall’M3 lato levante sono stati spostati 23 pazienti, distribuiti sullo stesso piano, nel blocco centrale e in quello di ponente; di questi, 4 pazienti che erano in dimissione, sono stati trasportati nel frattempo presso la Medicina Interna M10 lato levante, al 10° piano del Monoblocco. Presso l’M3 di levante, dopo l’incendio presto domato grazie al tempestivo intervento delle squadre interne e dei Vigili del Fuoco, il problema principale è stato il fumo. Il locale interessato dall’incendio è stato posto sotto sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria. Mentre il lato ponente della Rianimazione è rimasto sempre operativo, si stanno bonificando e disinfettando gli ambienti condizionati dall’emergenza.
La normativa antincendio per gli ospedali
Attualmente in materia di sicurezza antincendio negli ospedali è in vigore l'attuazione del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Il D.L. prorogava di tre anni i termini di adeguamento previsti dal D.M. 19 marzo 2015 per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno che hanno aderito al piano di adeguamento antincendi previsto dal D.M. 19 marzo 2015, e che, per cause di forza maggiore (COVID-19) sono state impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste.
Precedentemente, il D.M. 20 febbraio 2020 recante Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell’interno del 19 marzo 2015 aveva prorogato di un anno i termini di adeguamento per le strutture sanitarie.
Chi può beneficiare della proroga? Possono beneficiare della proroga le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal citato D.M. 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste oltre la prima.
Molte strutture devono ancora adeguarsi
Le strutture sanitarie esistenti dovevano essere adeguate alla normativa antincendio entro il 26 dicembre 2007. A distanza di tempo però molte di queste non risultavano ancora in regola con gli adempimenti richiesti e non avevano ultimato i lavori previsti.
La problematica del mancato adeguamento è stata affrontata dalla legge 8 novembre 2012, n° 189 (legge Balduzzi) di conversione del DL 13 settembre 2012, n° 158, la quale all’articolo 6 comma 2 ha previsto:
- la definizione di requisiti di sicurezza antincendio con scadenze differenziate, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;
- una specifica disciplina per le strutture esistenti al 27 dicembre 2002 che non hanno completato l’adeguamento e per le altre strutture sanitarie individuate nell’allegato I al DPR n° 151/2011.
A tal fine è stato emanato il D.M. 19 marzo 2015, il quale ha modificato e aggiornato le disposizioni di prevenzione incendi per le strutture sanitarie sulla base dei criteri e principi contenuti nell’articolo 6, comma 2 del decreto 13 settembre 2012. Nella cronologia degli interventi di adeguamento sono privilegiati minori interventi di protezione passiva compensati da maggiori misure gestionali e di protezione attiva.
Come adeguarsi alla normativa antincendio
L’adeguamento delle strutture ospedaliere e delle strutture ambulatoriali deve avvenire secondo scadenze temporali stabilite.Per ogni scadenza di adeguamento deve essere presentata la SCIA parziale, inerente al rispetto delle prescrizioni di sicurezza previste per la relativa scadenza. Durante il periodo di adeguamento la compensazione del rischio residuo è garantita dal rispetto di una serie di adempimenti di carattere gestionale.