Il decreto 30 marzo 2022, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d'ambito degli edifici civili, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139” ha disposto che:
nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea.
A tale scopo, con la lettera circolare 11051 del 2 agosto, il Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha individuato i metodi ed i criteri ivi previsti.
LA CIRCOLARE. Riportiamo il testo della lettera circolare.
“Come noto, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, con decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022 sono state approvate le norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, esistenti o di nuova realizzazione. In particolare, il comma 3 dell’articolo 4 del citato decreto dispone che “nelle more della piena determinazione di metodi armonizzati con la normativa comunitaria per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili, ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti al punto V.13.1 delle norme tecniche in parola, potranno costituire un utile riferimento anche le valutazioni sperimentali effettuate con metodi di prova riconosciuti in uno degli Stati della Unione europea”, rimandando a successiva disposizione la individuazione di tali metodi nonché i relativi criteri di accettabilità ai fini dell’impiego, anche in funzione delle caratteristiche dell’edificio di installazione. Allo scopo si forniscono le seguenti disposizioni.
Ambito di applicazione
La presente lettera circolare individua, ai sensi del comma 3 dell’articolo 4 del decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, i metodi di prova riconosciuti in uno degli stati membri della Unione europea per la valutazione sperimentale dei requisiti di sicurezza antincendio dei sistemi per le facciate degli edifici civili sottoposti alle norme tecniche di cui al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, di seguito anche metodi di prova.
Metodi di prova
I metodi di prova riconosciuti ed utilizzati in uno degli Stati della Unione europea sono richiamati nella tabella riportata in allegato 1. Con tali metodi di prova sono valutate le prestazioni relative ai seguenti principali obiettivi di sicurezza antincendio:
• limitazione della propagazione del fuoco sulla superficie, all’interno ed attraverso il sistema di facciata (intercapedini, giunzioni pavimento-facciata);
• verifica della prestazione al fuoco per sistemi che non seguono o non possono soddisfare le caratteristiche di prestazione al fuoco per i singoli componenti (es.: materiale di isolamento che non soddisfa la classe di reazione al fuoco richiesta);
• limitazione o prevenzione di caduta di parti e/o detriti/goccioline in fiamme;
• limitazione degli incendi covanti.
Criteri di accettabilità ai fini dell’impiego
Con riferimento al paragrafo V.13.4 punto 2 delle norme tecniche di prevenzione incendi per le chiusure d’ambito degli edifici civili, approvate con decreto del Ministro dell’interno 30 marzo 2022, l’installazione di sistemi per le facciate degli edifici civili che soddisfino i requisiti di sicurezza antincendio valutati sperimentalmente secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 costituisce soluzione alternativa, nei limiti dei rispettivi campi di applicazione e secondo i rispettivi criteri di accettabilità.
Per garantire il compiuto raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio di cui al paragrafo V.13.1 tramite soluzione alternativa, gli esiti delle prove sperimentali condotte secondo i metodi di prova riportati in allegato 1 sono integrate da una valutazione da parte del professionista antincendio, che tenga conto dello specifico metodo di prova adottato, delle specifiche destinazioni d’uso dell’edificio e delle tipologie di chiusura d’ambito, di cui al punto V.13.3.
Al riguardo, ai fini della valutazione del progetto da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell’ambito delle procedure previste dalla vigente normativa, si richiamano i contenuti del paragrafo G.2.9 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 e s.m.i..
Infine, tenuto conto che le valutazioni in oggetto potrebbero presentare aspetti di particolare innovazione e specializzazione, si ravvisa l’opportunità che, in caso di attività o progettazioni particolarmente complesse, i Comandi acquisiscano le valutazioni del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, secondo le procedure di cui all’articolo 16 comma 3 del d.lgs. 8 marzo 2006, n.139 e s.m.i..”