Con la Circolare DCPREV n. 15472 del 19 ottobre 2021, il Dipartimento dei Vigili del fuoco fornisce i primi chiarimenti in merito al decreto 2 settembre 2021 del Ministero dell'Interno (di concerto con il Ministero del Lavoro), avente ad oggetto “Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
Questo decreto, ricordiamo, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 237 del 4 ottobre scorso e stabilisce i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio, in attuazione dell'art. 46, comma 3, lettera a) punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro).
Il decreto, che entrerà in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, si applica alle attivita' che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per le attivita' che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e per le attivita' di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, le disposizioni del decreto si applicano limitatamente alle prescrizioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
La Circolare dei Vigili del fuoco è disponibile in allegato.
Leggi anche: “Criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: decreto in Gazzetta”