Nella seduta del Comitato Centrale Tecnico Scientifico (CCTS) del 28 novembre 2018 è stata approvata la bozza del cosiddetto "nuovo DM 10/03/1998" recante “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 43, comma 3, del D.lgs. 81/2008”.
“Come noto”, spiega il Consiglio nazionale degli ingegneri nella circolare n.339 del 17 gennaio 2019, “il testo del "nuovo DM 10/03/1998" è stato oggetto di radicali richieste di modifica ed integrazione da parte del CNI, con l'ampia condivisione delle categorie professionali riunite in apposita commissione nella Rete delle Professioni Tecniche, a cui hanno partecipato il consigliere nazionale Gaetano Fede e Marco Di Felice componente del CCTS di nomina CNI.
La lettera del CNI del 18/09/2018 chiedeva al Capo del Corpo nazionale dei VVF una profonda rivisitazione del testo, nonché un cambio di metodo nei rapporti tra Corpo nazionale dei VVF e membri del CCTS, a favore di un coinvolgimento attivo nei gruppi di lavoro fin dal concepimento delle nuove regole tecniche.
Hanno fatto seguito scambi di documenti con richieste di emendamenti ed integrazioni e due incontri tra VVF e rappresentanti del CNI e della RPT, per addivenire ad un testo condiviso, poi approvato nella citata seduta del CCTS.
In sintesi, si è apprezzato sia lo snellimento e la semplificazione del decreto (18 pagine in meno rispetto alle 60 pagine della prima bozza), sia il consistente recepimento delle richieste del CNI, infatti sono state accolte n. 17 istanze di emendamento e/o modifica sulle n. 21 proposte presentate.
Di rilievo, tra le richieste accolte, si evidenziano:
- nel decreto non si cita esplicitamente il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) ma, come richiesto dal CNI, si riporta che "il rispetto di una norma o di una regola tecnica di prevenzione incendi garantisce il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio e la realizzazione di un adeguato livello di sicurezza nei confronti del rischio incendio";
- inserimento dei principi di valutazione del rischio incendio: "le misure antincendio sono finalizzate a ridurre il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili”;
- la lunghezza massima dei percorsi di esodo in un'unica direzione (corridoio cieco) viene incrementata da 20 m a 30 m, in linea con il profilo di rischio A1 del Codice;
- sarà possibile adottare misure di sicurezza alternative per l'esodo, con ricorso a metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente;
- per i docenti professionisti antincendio: riduzione da 60 ore a 12 ore della durata del corso di formazione per i docenti dei corsi per addetti al servizio antincendio (sia corsi di formazione che di aggiornamento, per parte teorica e pratica).
Non sono invece state accolte dal CCTS le richieste del CNI sull'allineamento totale ai principi del DM 03/08/2015 in merito alle strategie di:
- gestione dell'esodo e metodi di calcolo della capacità di deflusso, larghezze e lunghezze dei percorsi d'esodo;
- rivelazione e allarme incendio;
- controllo ed estinzione dell'incendio.
Queste misure resteranno di natura prettamente prescrittiva ma si apre la strada all'adozione di "metodologie prestazionali o misure di sicurezza equivalente", quindi indirettamente si potranno applicare comunque i principi del Codice.
Si allega il testo finale esitato dal CCTS; si sottolinea che si tratta ancora di una bozza di decreto, che attende ora l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro.
In conclusione, analizzato l'esito complessivo delle azioni intraprese dal CNI per addivenire ad un decreto più sintetico, meno prescrittivo ed allineato al Codice, si può ritenere che l'obiettivo sia stato in gran parte raggiunto”.
In allegato la bozza del decreto e la circolare del Cni