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Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: la bozza del decreto su controllo e manutenzione di impianti e attrezzature

Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II al decreto

martedì 7 aprile 2020 - Redazione Build News

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È stata diffusa una bozza di decreto del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, che dà attuazione al disposto dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l’adozione di uno o più decreti da parte dei Ministri dell’interno e del lavoro concernenti la sicurezza antincendio e la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro, sostituendo le vigenti disposizioni in materia di cui al decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998.

Il provvedimento si articola in sei articoli e in due allegati:

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si definiscono:

a. Manutenzione: operazione o intervento finalizzato a mantenere, in efficienza ed in buono stato, impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

b. Tecnico manutentore qualificato: persona fisica in possesso dei requisiti tecnicoprofessionali di cui all’allegato II.

c. Qualifica: risultato formale di un processo di valutazione e convalida, ottenuto quando l’Amministrazione competente determina che i risultati dell’apprendimento conseguiti da una persona corrispondono a standard definiti.

d. Controllo periodico: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza non superiore a quella indicata da disposizioni, norme, specifiche tecniche o manuali d’uso e manutenzione per verificare la completa e corretta funzionalità di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio.

e. Sorveglianza: insieme di controlli visivi atti a verificare, nel tempo che intercorre tra due controlli periodici, che gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano correttamente fruibili e non presentino danni materiali evidenti. La sorveglianza può essere effettuata dai lavoratori normalmente presenti dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce, in attuazione dell’articolo 46, comma 3 lettera a punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

Art. 3 Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, nonché delle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall'installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I.

2. L’applicazione della normazione tecnica volontaria (es. norme ISO, EN, UNI, …) conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni regolamentari.

3. Il datore di lavoro attua gli interventi di cui al comma 1, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 4 Qualificazione dei tecnici manutentori

1. Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati.

2. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II al presente decreto.

3. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.

Art. 5 Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati l’articolo 3 comma 1 lettera e) e l’allegato VI del decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 10 marzo 1998.

Art. 6 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore 180 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

In allegato la bozza del decreto

Leggi anche: “Sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro: le bozze di due nuovi decreti

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