Sicurezza

Sicurezza antincendio nelle strutture sanitarie, dal 2021 in vigore la nuova regola tecnica verticale

La regola tecnica verticale trova applicazione per le strutture sanitarie in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; per RSA con oltre 25 posti letto e per strutture di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva

martedì 12 dicembre 2023 - Franco Metta

incendio tivoli

Dopo l’incendio di venerdì 8 dicembre all’Ospedale di Tivoli, Comune facente parte della Città metropolitana di Roma Capitale, e a causa del quale sono deceduti tre pazienti, si torna a parlare di sicurezza antincendio e in particolare di quella specifica per le strutture sanitare. Per la città intanto il sindaco Giuseppe Proietti ha proclamato per oggi una giornata di lutto cittadino. Nel corso della giornata di ieri invece è iniziato l’allestimento da parte delle squadre della Protezione civile comunale della tensostruttura che avrà la funzione di supporto per il Punto di Primo Intervento che verrà collocato nella Palestra Maramotti.

Normativa specifica per le strutture sanitare

Il legislatore nel corso degli anni è intervenuto diverse volte sulla materia avendo ben chiare le finalità: prevenire gli incendi durante la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie elencate e classificate nella normativa in relazione alla tipologia delle prestazioni erogate. In particolare le strutture state suddivise in tre tipologie: quelle che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno; quelle che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno; e infine quelle che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Al fine di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, le strutture sanitarie, devono essere realizzate e gestite in modo da minimizzare le cause di incendio; garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti; limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali; limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui; assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo; garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Trattandosi di una materia specialistica e particolarmente complessa il legislatore ha provveduto ad approvare ed emanare una Regola tecnica allegata al decreto che successivamente è stata aggiornata.

La regola tecnica verticale per le strutture sanitarie

Il più recente aggiornamento risale a due anni fa quando il Ministero dell’Interno con il DM 29/03/2021 a firma degli allora ministri Lamorgese e Speranza (Ministro della salute), ha integrato la sezione V del Codice di Prevenzione Incendi (DM 03/08/2015) con la nuova Regola Tecnica Capitolo V.11 “Strutture Sanitarie” entrata in vigore il 9 maggio 2021.

Il capitolo V.11 del DM 03/08/2015 è quindi una regola verticale dal momento che riporta le specifiche indicazioni di prevenzione incendi sulle strutture sanitarie, che sono complementari o sostitutive rispetto a quelle previste nella “regola tecnica orizzontale” di cui ai restanti capitoli del Codice.

La regola tecnica verticale trova applicazione per le strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno; per residenze sanitarie assistenziali (RSA) con oltre 25 posti letto; per strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva (intesa come superficie lorda della struttura comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura stessa) superiore a 500 m2; le strutture con meno di 25 posti letto, invece, devono fare riferimento alle disposizioni della regola tecnica orizzontale D.M. del 3 agosto 2015.

Si è inoltre effettuato un allineamento delle strutture rientranti nel campo di applicazione del codice di cui al D.M. 3 agosto 2015 e quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

Le misure di prevenzione della regola tecnica verticale sono diverse per le tre tipologie di prestazioni erogate: regime di ricovero ospedaliero, regime residenziale e regime ambulatoriale. Le prescrizioni diventano più severe con il crescere del numero dei posti letto, delle quote dei piani, in presenza di piani interrati, di aree o impianti a rischio specifico, di depositi e in generale di funzioni collegate a un maggior rischio incendio.

La regola tecnica verticale fornisce anche un’indicazione del profilo di rischio per alcune aree delle attività sanitarie; il progettista può scegliere valori diversi da quelli proposti, fornendone motivazione.

Le principali novità riguardano le classi di resistenza al fuoco ed esodo, ovvero la tipologia di porte divisorie REI da impiegare a seconda dei casi, le aree di degenza e grandi depositi, il livello di pericolosità da adottare per gli idranti e le aree commerciali inserite nelle strutture ospedaliere.

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