Cosa intendere quando si parla di “impianto rilevante ai fini antincendio”? In assenza di una definizione chiara di questa espressione, risulta evidente che un qualunque impianto, realizzato nell’ambito di un’attività generica, può essere fonte d’innesco di un incendio o di esplosione in caso di malfunzionamento o perdita di sostanze infiammabili o combustibili oppure in caso di fallimento dei sistemi di sicurezza antincendi. Ancora, può essere uno strumento di propagazione dell’incendio oppure una misura di protezione attiva per rilevarne e segnalarne allarmi, per inibire, controllare o estinguere l’incendio, per controllare fumo e calore e per individuare sostanze pericolose. Affronta questa tematica una nuova pubblicazione, consultabile sul sito Inail, che si aggiunge alle altre già disponibili e dedicate a singoli approfondimenti del Codice di prevenzione incendi.
UN CODICE AL PASSO CON I MUTAMENTI TECNOLOGICI. In vigore dal 2015, modificato in alcuni punti negli ultimi tre anni, il Codice si configura come un testo normativo organico, in linea con le evoluzioni tecnologiche e gli standard internazionali di protezione e prevenzione. La finalità è quella di fornire aggiornamenti a tecnici e progettisti, senza effettuare strappi con il passato e privilegiando l’approccio prestazionale attraverso la proposta di soluzioni progettuali sia conformi che alternative.
LA PREVENZIONE ANTINCENDIO STUDIATA MISURA PER MISURA. Si inserisce in questo contesto la collaborazione scientifica avviata tra il Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit) dell’Istituto, la Facoltà di Ingegneria civile e industriale dell’Università di Roma “Sapienza”, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio nazionale degli ingegneri. La collaborazione si pone l’obiettivo di divulgare le potenzialità del Codice, fornendo strumenti esplicativi incentrati su esempi pratici di progettazione antincendio, confluiti in studi e quaderni disponibili online. Fra i temi trattati dalle varie pubblicazioni sul Codice di prevenzione incendi figurano la progettazione antincendio, la resistenza al fuoco degli elementi strutturali, la progettazione della misura esodo e la compartimentazione antincendio.
UN FOCUS COMPLETO SULLA MISURA S.10. Il nuovo documento si sofferma sulla misura S.10 del Codice, ricordando che un aspetto fondamentale della sicurezza antincendio “riguarda la progettazione, l’installazione e la gestione di tutti gli impianti tecnologici e di servizio dell’attività e di quelli inseriti nei processi produttivi, che siano rilevanti ai fini antincendio”.
NELLA “SPECIFICA D’IMPIANTO” LA SINTESI DELLE DIMENSIONI E DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE. Esamina poi la cd. “Specifica d’impianto”, fondamentale e obbligatoria per gli impianti di sicurezza antincendio, ma auspicabile anche per gli altri impianti tecnologici e di servizio. Con questa definizione il Codice indica un documento sintetico dei dati tecnici descrittivi delle prestazioni dell’impianto di protezione attiva contro l’incendio, le sue dimensioni e le caratteristiche dei componenti da impiegare nella sua realizzazione, come ad esempio erogatori e tubazioni. La specifica, sottoscritta da un tecnico abilitato o da un professionista antincendio, comprende inoltre il richiamo della norma di progettazione applicabile, la classificazione del livello di pericolosità, se previsto, lo schema a blocchi e gli schemi funzionali dell’impianto che si intende realizzare, nonché l’attestazione dell’idoneità in relazione al rischio incendio presente nell’attività.
TRA GLI IMPIANTI RILEVANTI, GLI ASCENSORI, I DEPOSITI DI GAS, GLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO. Ma quali sono gli impianti tecnologici e di servizio da considerare rilevanti per la sicurezza antincendio? Sia pure in maniera non esaustiva, vengono indicati quelli per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica, gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, quelli di sollevamento o trasporto di cose e persone come ascensori, montacarichi e scale mobili. A essi vanno aggiunti gli impianti di deposito, trasporto, distribuzione e utilizzazione di solidi, liquidi e gas combustibili, infiammabili e comburenti e quelli di riscaldamento e climatizzazione, incluse le opere di evacuazione dei prodotti della combustione, e di ventilazione e aerazione dei locali.