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Sicurezza edifici scolastici, proposta al vaglio Miur: obblighi preside solo per aree che gestisce direttamente

Gli altri spazi, come i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti quali luoghi di esclusiva competenza e responsabilità dell’ente locale proprietario

lunedì 7 dicembre 2015 - Redazione Build News

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“Limitare gli obblighi attualmente insistenti in capo al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, alle sole aree e spazi che gestisce direttamente. Gli altri spazi, come ad esempio, i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti, potrebbero essere individuati quali luoghi di esclusiva competenza e accesso (e quindi responsabilità) dell’ente locale proprietario”.

È questa “una proposta, oggetto di riflessione interna al MIUR, da valutare comunque in raccordo con le altre amministrazioni interessate”, ha spiegato Benedetto Della Vedova, sottosegretario di Stato per gli affari esteri, in risposta alla Camera a una interpellanza urgente circa le iniziative volte alla revisione della normativa in materia di sicurezza degli edifici scolastici, con particolare riferimento alle responsabilità dei dirigenti scolastici. L'interpellanza richiama l'attenzione sulla vicenda – passata in sordina sui media - dell'ex rettore del Convitto nazionale dell’Aquila che sta scontando una pena detentiva in carcere di 4 anni per la morte dei tre ragazzi a causa del crollo durante il terremoto del 2009 (LEGGI TUTTO).

LA NORMATIVA VIGENTE. Il sottosegretario ricorda che la normativa vigente impone obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza delle scuole in capo all’amministrazione proprietaria, cioè degli enti locali (comune, provincia, enti di area vasta o città metropolitana) proprietari degli stessi edifici scolastici. Al contempo, la stessa disposizione normativa prevede che gli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro siano individuati in capo ai datori di lavoro e, quindi, nel caso in questione, in capo ai dirigenti scolastici. Gli stessi dirigenti si considerano affrancati dai suddetti obblighi con la richiesta di intervento avanzata alle amministrazioni proprietarie degli edifici. Pertanto, secondo le norme vigenti si configura in capo al dirigente scolastico, in quanto appunto datore di lavoro, una responsabilità relativa al rispetto della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ma contestualmente lo stesso dirigente scolastico può esimersi da responsabilità segnalando le criticità agli enti proprietari ogni qualvolta ne ravvisi la necessità.

MODIFICA NORMATIVA. Quindi, dice il sottosegretario, “l’unica strada possibile per alleviare le responsabilità legate alla figura del dirigente scolastico è quella di una modifica normativa. Il dirigente scolastico, quale datore di lavoro, anche in riferimento ai contenuti di cui all’articolo 2087 del codice civile (tutela delle condizioni di lavoro) e all’autonomia scolastica, considerato anche il fatto che non può essere presente in ogni luogo ed in ogni tempo, per poter svolgere correttamente e concretamente le sue funzioni, ha la necessità di dover ben impostare la propria struttura lavorativa mettendo in luce gli aspetti organizzativi e gestionali in modo tale che risultino chiaramente identificati i compiti, le funzioni e le responsabilità di ogni singolo prestatore di lavoro subordinato così come identificati dagli articoli 2094 e 2095 del codice civile”.

Della Vedova spiega che “Una proposta, oggetto di riflessione interna al MIUR, da valutare comunque in raccordo con le altre amministrazioni interessate, è quella secondo cui potrebbe prevedersi di limitare gli obblighi attualmente insistenti in capo al dirigente scolastico, quale datore di lavoro, alle sole aree e spazi che gestisce direttamente. Gli altri spazi, come ad esempio, i locali tecnici, i sottotetti non utilizzati e i tetti, potrebbero essere individuati quali luoghi di esclusiva competenza e accesso (e quindi responsabilità) dell’ente locale proprietario. Stesso discorso potrebbe farsi, inoltre, anche con riferimento ai locali adibiti a cucine, mense o bar che, di conseguenza, potrebbero essere individuati quali luoghi per i quali gli obblighi e la responsabilità sono riconosciuti, ad esempio, in capo al titolare della ditta alla quale è affidato il servizio di ristorazione, mensa o bar”.

Leggi anche: “Sicurezza edifici scolastici, oneri e responsabilità ai presidi. Interrogazione parlamentare

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