Attualità

Sicurezza delle gallerie ferroviarie: in vigore le linee guida del MIT

Il 31 marzo scorso è entrato in vigore il decreto 4 marzo 2025 MIT-Viminale con indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano

giovedì 10 aprile 2025 - Alessandro Giraudi

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Il 31 marzo scorso è entrato in vigore il decreto 4 marzo 2025 (del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno) adottato in attuazione dell’art. 13, comma 17-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, al fine di garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria e assicurare l’omogeneità della normativa nazionale con quella dell’Unione europea in materia di requisiti tecnici e di sicurezza delle gallerie ferroviarie.

Le linee guida

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo, il provvedimento abroga il decreto del MIT del 28 ottobre 2005 «Sicurezza nelle gallerie ferroviarie» e approva le linee guida (di cui all’allegato A) finalizzate a garantire un livello adeguato di sicurezza ferroviaria mediante indicazioni tecniche di prevenzione e di protezione, da applicare alle gallerie ferroviarie e ai veicoli che vi circolano da parte dei gestori dell’infrastruttura, delle imprese ferroviarie e, per le reti ferroviarie isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario, da parte degli esercenti, nonché a definire i tempi di adeguamento a dette prescrizioni.

Le linee guida devono essere applicate al fine di garantire il generale mantenimento e, ove ragionevolmente praticabile, il costante miglioramento della sicurezza ferroviaria.

I tempi di adeguamento dei veicoli e delle gallerie in esercizio sono stabiliti rispettivamente ai paragrafi 6 e 8 delle linee guida.

Campo di applicazione

Il decreto si applica al sistema ferroviario italiano, come definito nell’art. 3 del decreto legislativo n. 50/2019, costituito da: a) le reti, site sul territorio italiano, facenti parte del sistema ferroviario interoperabile europeo; b) le reti, site sul territorio italiano, isolate dal punto di vista funzionale dal resto del sistema ferroviario; c) le ferrovie turistiche; d) i veicoli circolanti sulle reti di cui ai punti a) e b); e) i veicoli nuovi circolanti sulle reti di cui al punto c).

Gestione delle attività

Dal decreto non derivano nuovi ed ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Le attività previste dal provvedimento saranno gestite nell’ambito dei contratti di programma e dei relativi aggiornamenti annuali definiti sulla base del valore programmatorio finanziato in base all’ammontare delle risorse disponibili.

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