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Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, novità nel disegno di legge europea 2014

Le norme a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori vengono estese anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni

mercoledì 29 aprile 2015 - Redazione Build News

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È attualmente all'esame della Camera il disegno di legge europea 2014, presentato dal Governo lo scorso 19 marzo, che mira a chiudere 11 procedure di infrazione e 7 casi di pre-infrazione (Eu Pilot) e ad attuare una direttiva europea e due decisioni del Parlamento e del Consiglio Ue.

Il caso EU Pilot 6155/14/EMPL riguarda la procedura precontenziosa avviata dalla commissione europea nei confronti dell'Italia nel marzo del 2014. Uno dei due chiarimenti chiesti dalla Commissione Ue è relativo al campo di applicazione delle norme a protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. 

In particolare, l’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del D.lgs. 81 del 2008 dispone la non applicabilità della specifica disciplina, di cui al Titolo IV, Capo I, relativo alla salute e sicurezza nei cantieri mobili, ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento, nonché ai piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai 10 uomini-giorno, finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi, a condizione che non espongano i lavoratori ai rischi comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui all’Allegato XI dello stesso D.lgs. 81 del 2008.

CON LA LEGGE EUROPEA 2014 ELIMINATA LA SEMPLIFICAZIONE PER I LAVORI FINO A 10 UOMINI-GIORNO. Al fine di dare piena attuazione alla direttiva 92/57/CEE, una norma contenuta nel disegno di legge europea 2014 (all'articolo 14) estende il campo di applicazione delle disposizioni poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, previste dal D.lgs. 81/2008, anche ai lavori edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili. Viene dunque eliminata la semplificazione per i lavori fino a 10 uomini-giorno. Con la modifica dell’articolo 88, comma 2, lettera g-bis), del D.lgs. 81/2008, si prevede che quanto disposto dal Titolo IV, Capo I, in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili, si applichi anche ai cantieri temporanei o mobili in cui si svolgono lavori edili o di ingegneria civile di durata inferiore ai 10 giorni, con esclusione dei soli lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile (elencati nell’allegato X del D.lgs. 81 del 2008).

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